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Diritto all’oblio, la sentenza della Cassazione

diritto all'oblio

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Con un’importante decisione in tema di libertà di stampa la Cassazione ha indicato quali sono i limiti del diritto all’oblìo in relazione all’esercizio del diritto di cronaca.

La 1^ Sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018 (Presidente Francesco Tirelli, relatore Antonio Valitutti), accogliendo in parte il ricorso del noto cantautore romano Antonello Venditti contro la Rai per la messa in onda 13 anni fa di un servizio da parte della trasmissione «La vita in diretta» sulla 1^ rete della tv pubblica, ha stabilito che in tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti:

  1. contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
  2. interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia;
  3. elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
  4. modalità impiegate per ottenere e dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali;
  5. la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

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Spetterà ora alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione a dover riesaminare l’intera vicenda applicando i principi fissati dalla Cassazione.

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