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Redattrice non iscritta all’albo e indennità sostitutiva del preavviso

contratto nazionale

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Per la prima volta la Cassazione sezione lavoro con sentenza n. 26474 del 18 ottobre 2018 si è occupata della richiesta di pagamento in favore di una redattrice non iscritta all’albo dei giornalisti che pretendeva dal suo giornale l’indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell’art.27 del CNLG, oltre al pagamento di altre differenze retributive ed al risarcimento del danno per omessa contribuzione previdenziale presso l’I.N.P.G.I. relativamente ad un rapporto di lavoro intercorso tra le parti prima della decisione con cui la stessa Cassazione aveva annullato la reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro. Per effetto di questa decisione il rapporto di lavoro era stato quindi risolto. Ma la lavoratrice aveva poi chiesto ed ottenuto dal tribunale e dalla Corte d’Appello il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Ora la Suprema Corte, annullando il verdetto di 2° grado, ha dato definitivamente ragione all’azienda che non dovrà quindi pagare alla sua ex dipendente neppure l’indennità sostitutiva del preavviso.

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