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Importanti principi sul rapporto di lavoro svolto da un redattore-corrispondente estero

agenzie di stampa legge

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Importanti principi sul rapporto di lavoro svolto da un redattore-corrispondente estero in applicazione dell’art. 5 del CCNLG Fieg/Fnsi sono stati fissati dalla sezione lavoro della Cassazione n. 2930 del 31 gennaio 2019 (Presidente Vincenzo Di Cerbo, relatore Roberto Bellé), scaricabile dal sito

In proposito si legge testualmente nella motivazione della decisione: ” Venendo quindi al merito del ricorso incidentale va detto che, anche sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale, la disciplina del C.C.N.L.G. 10 gennaio 1959 (avente rango normativo per effetto d.p.r. 19 gennaio 1961 n. 153 e della delega di cui alla L. 741/1950 e succ. mod.) fornisce un quadro definito delle diverse posizioni che rilevano rispetto ad un giornalista operante da capitale estera nell’interesse di una testata nazionale. Secondo la norma base dell’art. 5 C.C.N.L.G. cit., la qualifica di redattore corrispondente estero deriva intanto dall’operatività «come corrispondenti negli uffici di corrispondenza (…) dalle capitali estere e da New York».

L’attività di tale redattore-corrispondente estero, proprio per la natura redazionale che la caratterizza, richiede senza dubbio che le notizie dallo stesso trattate abbiano «carattere elaborato e generale» (Cass. 19 agosto 2013, n. 19199), ove la “generalità” di esse non consiste certamente nel fatto che le notizie provengano da tutto il mondo (in quanto ciò non avrebbe alcun senso rispetto ad un incarico attribuito per seguire in specifico la cronaca di un certo Paese), quanto nel fatto che si debba avere riguardo a notizie di qualsiasi settore dell’informazione provenienti dal Paese stesso (così, sempre, Cass. 19199/2013 cit.).

Si è peraltro da tempo ritenuto (Cass. 28 luglio 1995, n. 8260) ed è stato anche di recente confermato (Cass. 19199/2013 cit.) che per l’esistenza dei menzionati uffici di corrispondenza non vi è necessità di una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali, in quanto ciò che rileva è la realizzazione del prodotto finale tipico della corrispondenza dall’estero e di un’attività organizzata a tal fine, sicché «non può escludersi a priori la coincidenza dell’ufficio con l’attività svolta da una sola persona, al limite nella propria abitazione» purché essa assommi «i tratti propri di quella espletata nelle apposite strutture» (così, in motivazione, Cass. 8260/1995 cit.).

Tra i tratti propri dell’ufficio estero di corrispondenza non rientra poi l’attività di c.d. “cucina redazionale”, come si coglie confrontando la figura del redattore corrispondente “estero”, con quella del redattore-corrispondente “interno”. Quest’ultimo, secondo l’art. 5, C.C.N.L.G. cit., è – nella versione del C.C.N.L. munita di efficacia erga omnes – «giornalista professionista corrispondente» che fa parte «di una redazione succursale o distaccata» la quale fornisce «in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale, con i criteri in uso per la cronaca cittadina» (ma requisiti nella sostanza non diversi sono previsti nel C.C.N.L. di mero diritto privato più recente e cui ha fatto riferimento la Corte d’Appello, sempre art. 5, lettera b), sicché naturalmente la cura di quella pagina locale e la riconnessa “cucina redazionale” sono compiti propri di chi appunto sia addetto a quella sede.

Nulla di analogo si ritrova nelle disposizioni riguardanti il redattore corrispondente estero, il che si spiega agevolmente con il fatto che di regola le notizie estere reperite o elaborate da ciascuna sede di corrispondenza non sono normalmente destinate, come invece è per le redazioni cui appartengono i corrispondenti interni, ad una pagina esclusiva e lavorata dalla medesima sede. Infine, per completare il quadro definitorio, si deve rilevare come il redattore corrispondente estero, secondo una caratteristica che distingue in generale il redattore dalle altre figure di giornalisti (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037; Cass. 9 marzo 2004, n. 4797), ha operatività quotidiana, mentre la figura del collaboratore fisso, cui la sentenza ha riportato l’attività della giornalista, si caratterizza invece per lo svolgimento di attività giornalistica con il temporalmente meno intenso carattere della continuità (art. 2 C.C.N.L.G).

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