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Accredito contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro

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In favore dei soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

L’accredito spetta alle madri per il periodo corrispondente al congedo di maternità verificatosi fuori dal rapporto di lavoro.

L’articolo 2, comma 504, legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che la facoltà di accredito e di riscatto dei periodi di maternità prevista dagli articoli 25 e 35, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 spetta a coloro che alla data del 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultino iscritti in servizio.

Per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) l’iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 151/2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.

Conseguentemente, la facoltà di accredito è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27 aprile 2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità.

REQUISITI

L’accredito è subordinato al possesso di cinque anni di contribuzione effettiva al momento della domanda di accredito.
Al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata. Il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma (circolare 26 marzo 2003, n. 61).
Con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro stato comunitario, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
Sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in Svizzera e nei Paesi SEE ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia (circolare 25 febbraio 2011, n. 41).
L’accredito figurativo può avvenire solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo (circolare 26 marzo 2003, n. 61).

COME FARE DOMANDA

Per presentare la domanda deve essere compilato l’apposito modulo disponibile online.
La domanda deve essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS territorialmente competente. Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre.

 

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