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Cosa fare in caso di proclamazione dello stato di agitazione della categoria

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Procedure di consultazione – Si ricorda in particolare che, ai sensi dell’art. 34, il comitato di redazione deve esprimere pareri sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali, anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari di lavoro, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e di qualifiche ed in genere ogni iniziativa inerente l’organizzazione dei servizi redazionali.
Poiché su tutte le predette materie i pareri dei comitati di redazione devono essere preventivi, è evidente che nessuna iniziativa a riguardo può essere assunta dall’editore o dal direttore senza averne acquisito, precedentemente, il parere del comitato o del fiduciario di redazione.

Qualsiasi iniziativa assunta dal direttore o dall’azienda sulle predette materie senza il preventivo parere del comitato di redazione realizza un comportamento antisindacale rendendo automaticamente nulla la decisione presa.

I comitati di redazione sono, pertanto, chiamati a vigilare che all’interno della propria azienda non si realizzino in questi mesi alterazioni degli orari di lavoro, mutamenti di mansioni, assegnazioni di qualifiche o trasferimenti, senza il loro preventivo parere.

Collaboratori – Il parere preventivo riguarda anche l’utilizzazione delle collaborazioni fisse. E’ quindi necessario vigilare che nei mesi estivi non si realizzino alterazioni nell’utilizzo dei collaboratori.

Si ricorda inoltre che il comitato di redazione è tenuto a “controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro”. Di conseguenza, poiché l’accordo collettivo sulle prestazioni di lavoro autonomo e sui collaboratori coordinati e continuativi è parte integrante del contratto nazionale, i comitati di redazione sono tenuti a verificarne l’esatta applicazione nei confronti di tutti i giornalisti che collaborano con la propria testata a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma giuridica.

Iniziative aziendali – Sempre con riferimento all’art. 34 del Cnlg, si ricorda che il comitato di redazione deve esprimere pareri preventivi su ogni nuovo programma editoriale, sulle iniziative di ristrutturazione e su ogni attività che investa la struttura aziendale. Anche in questo caso le iniziative unilaterali dell’azienda, senza il previsto parere del comitato di redazione, devono considerarsi nulle, in quanto realizzano un comportamento antisindacale.

In tutti i casi sopra richiamati di mancata richiesta del parere del comitato di redazione, i cdr e i fiduciari interessati, dopo aver formalmente contestato all’azienda la violazione delle procedure, devono darne immediata comunicazione all’Associazione regionale di stampa territorialmente competente al fine di attivare il procedimento giudiziario per comportamento antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Incontri periodici – L’articolo 34 prevede che per tutto quanto attiene l’organizzazione del lavoro ci debbano essere incontri quindicinali tra il direttore e il comitato di redazione, mentre, per quanto riguarda gli argomenti inerenti le iniziative e i programmi aziendali, devono svolgersi ogni due mesi almeno incontri tra il direttore, il rappresentante dell’editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei redattori di ogni servizio e dal rappresentante di ogni redazione decentrata che non sia già rappresentata nel comitato di redazione. Gli incontri quindicinali e bimestrali devono considerarsi obbligatori. E’ pertanto opportuno che i comitati di redazione chiedano la tempestiva applicazione di questa disposizione contrattuale. Al riguardo si deve precisare che alle predette riunioni deve essere presente il direttore, il quale non può delegare a nessun’altra figura redazionale una competenza che il contratto gli attribuisce in via esclusiva.

Comunicati sindacali – Sempre l’art. 34 dispone che il comitato di redazione può chiedere almeno tre ore prima della chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l’inserimento dei loro comunicati sulle testate dell’azienda. Il direttore non ha alcun potere di censura nei confronti dei comunicati dei comitati e dei fiduciari di redazione, ma si deve limitare alla verifica della loro pubblicabilità ai sensi delle norme della legge sulla stampa.

Prestazioni per più testate – L’art. 4 prevede che l’opera di un redattore possa essere utilizzata nell’ambito del normale orario di lavoro per un’altra testata, anche multimediale, della stessa azienda o di aziende controllate dalla stessa proprietà. Specificando che deve essere garantita la “prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione” e il “rispetto delle competenze professionali del giornalista”. Anche in questo caso occorre il massimo di vigilanza perché la norma contrattuale sia applicata nel modo più rigoroso. In presenza di una sua violazione il singolo giornalista interessato è tenuto a rifiutarsi dal dare una prestazione non prevista dal contratto e a denunciarne la violazione al comitato di redazione.

Orario di lavoro – L’orario quotidiano di lavoro, così come previsto dall’art. 7, deve essere di sette ore e dodici minuti per i cinque giorni lavorativi della settimana. Ogni prestazione lavorativa eccedente le 36 ore settimanali deve, quindi, essere considerata una prestazione lavorativa straordinaria. Si ricorda che il lavoro straordinario non può essere obbligatorio, ma deve essere volontario. In qualsiasi momento il giornalista, come ogni altro lavoratore, ha il diritto di rifiutarsi dal dare prestazioni di lavoro straordinario. Pertanto, lo stato d’agitazione prevede l’immediata sospensione di qualsiasi prestazione in orario straordinario per tutti quei giornalisti che non abbiano un’indennità forfetaria a tale titolo.

In merito all’orario di lavoro si ricorda che nelle redazioni nelle quali il lavoro domenicale si svolge senza riposo compensativo, la prestazione viene data integralmente in regime di lavoro straordinario e, di conseguenza, non può essere considerata obbligatoria.

Lavoro al desk – Sempre in materia di orario di lavoro si ricorda che, secondo la previsione dell’art. 7 del Cnlg, il Direttore è tenuto a programmare il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l’uso sistematico del vdt o del pc sulla base di periodi di turnazione che devono consentire ad ogni giornalista addetto al desk l’assegnazione, per almeno un giorno alla settimana, ad altre mansioni per servizi che non siano quelli ordinari di desk. Si tratta di una disposizione contrattuale spesso violata per cui è opportuno, anche mediante l’intervento dei comitati e dei fiduciari di redazione che essa trovi una puntuale applicazione, richiamando i direttori alle loro responsabilità e agli obblighi posti dal contratto.

Ferie – Riguardo al periodo di ferie si richiamano le nostre precedenti circolari dell’11 febbraio e del 20 settembre 2004 relative alla nuova regolamentazione legislativa delle ferie, la quale prevede che le ferie devono essere godute per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e per altre due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. E’ necessario, pertanto, verificare che i periodi di ferie di ciascun giornalista non siano inferiori a due settimane consecutive. Nel corso dei periodi di ferie deve inoltre essere verificata la congruità degli organici rispetto alla foliazione prevista. In presenza di un’alterazione del normale rapporto tra organico netto e foliazione i comitati e i fiduciari di redazione devono chiedere l’immediata reintegrazione degli organici mediante la stipulazione di contratti a termine per la sostituzione del personale in ferie.

Stagisti – In questa sede vogliamo richiamare ancora una volta quanto da noi precisato nella nostra circolare n. 268/a del 26 aprile 2006 sull’uso degli stagisti. I comitati e i fiduciari di redazione devono vigilare con la massima attenzione affinché gli stagisti presenti nei servizi redazionali non siano in alcun caso utilizzati per sostituire personale giornalistico in ferie. Il lavoro dello stagista non può essere utilizzato nella produzione del giornale. La violazione di questi limiti deve essere tempestivamente denunciata all’Associazione regionale di stampa territorialmente competente e all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) per gli adempimenti di competenza del proprio servizio ispettivo.

Praticanti – L’art. 35 del Cnlg prevede che i praticanti devono essere impegnati a rotazione in più servizi redazionali, anche presso le redazioni decentrate e devono essere assegnati per almeno due mesi nella redazione centrale. Inoltre i praticanti devono essere affidati alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata e in nessun caso potranno essere loro affidate mansioni direttive.

Si ricorda inoltre che i direttori sono tenuti a fornire ai comitati e ai fiduciari di redazione i criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere “tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l’azienda”.

I comitati e i fiduciari di redazione devono pertanto verificare che le predette disposizioni siano correttamente applicate chiamandone il direttore e l’editore all’integrale rispetto, in modo da garantire ai praticanti il diritto alla periodica rotazione nei servizi redazionali.

Ambiente di lavoro e tutela della salute – La normativa contrattuale prevede che gli ambienti di lavoro siano conformi a precisi parametri ergonomici per quanto riguarda le luci, la collocazione dei pc o dei videoterminali, la funzionalità di sedie e scrivanie, il rapporto tra dimensione degli ambienti e numero di giornalisti addetti. Prevede inoltre che tutti i giornalisti chiamati all’utilizzo di pc o vdt debbano essere sottoposti a visite mediche periodiche e a controlli antiradiazioni. Anche su questa materia è necessario un intervento dei comitati e dei fiduciari di redazione perché siano garantite le applicazioni delle misure ergonomiche negli ambienti di lavoro e realizzati i periodici controlli medici per tutti i redattori.

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