Cerca
Close this search box.

Libertà di stampa: Cassazione, multa a Vespa per diffamazione durante puntata "Porta a Porta" su delitto dell´Olgiata

Condividi questo articolo:

Roma, 25 nov 2009 – La Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione nei confronti di Bruno Vespa per ´non avere impedito´ che nel corso della trasmissione tv ´Porta a Porta´ dedicata all´omicidio di Alberica Filo Della Torre, andasse in onda un servizio in cui ´la morte della nobildonna era stata gratuitamente accostata ad una serie di ipotesi oggettivamente diffamatorie, in un contesto oscuro e inquietante di servizi segreti con conseguenziale pregiudizio per l´onore e la reputazione dei familiari´. In particolare, la V Sezione penale (sentenza 45051), respingendo il ricorso del noto giornalista, condannato con l´autrice del servizio a mille euro di multa oltre al risarcimento dei danni ai famigliari della contessa, ha colto l´occasione per invitare ad un ´maggior rigore´ da parte dei talk show che rivisitano processi in tv.Nel dettaglio, i supremi giudici criticano quel ´singolare fenomeno mediatico che tende a offrire una realta´ immaginifica o virtuale, capace, non di meno, per forza di persuasione, di sovrapporsi, ove acriticamente recepita dagli utenti, a quella sostanziale o, quanto meno, a collocarsi in un ambito in cui i confini tra immaginario e reale diventano sempre piu´ labili e non facilmente distinguibili´. Piazza Cavour rileva come ´secondo un fatto di costume oggi invalso e comunemente accettato´ sia ´consentito pure rivisitare nei talk show televisivi gravi fatti delittuosi oggetto di indagini e persino di processo, nella ricerca di una verita´ mediatica in parallelo a quella sostanziale o a quella processuale´. Iniziative, deve rilevare la suprema Corte che ´riscuotono a
quanto pare apprezzabili indici di gradimento nell´utenza´ ma che
comunque ´sembrano inserirsi in un singolare fenomeno mediatico che tende a offrire una realta´ virtuale´. Ebbene, avvertono gli ´ermellini´ ´non e´ consentito neppure in chiave retrospettiva riferire di ipotesi investigative o di meri sospetti degli inquirenti (veri o presunti che siano) senza precisare, al tempo stesso, che quelle ipotesi o sospetti sono rimasti privi di riscontro´. Un avvertimento che gli ´ermellini´ rimarcano perche´ ´le ipotesi degli investigatori che non abbiano trovato conforto nelle indagini sono il nulla assoluto´. Tornando alla vicenda di ´Porta a Porta´, la Cassazione, confermando la sentenza della Corte d´Appello di Roma del 5 novembre 2008, sottolinea come Bruno Vespa e la giornalista autrice del servizio ´nelle rispettive qualita´ sono venuti meno ai doveri deontologico con cio´ arrecando un danno ingiusto a pietro mattei e ai suoi famigliari, pur essi lesi dall´offesa alla memoria della loro congiunta, la cui tragica scomparsa e´ stata gratuitamente accostata a
fatti riservati di vita famigliare o a scenari oscuri e inquietanti, quali rivenienti da un coacervo di mere congetture investigative o giornalistiche rimaste prive di riscontro o persino smentite da sentenza divenuta irrevocabile´. Da rilevare ancore che in primo grado il Tribunale di Roma aveva assolto Vespa e la giornalista con la formula dell´insussistenza del fatto ritenendo che la notizia ´pure incompleta´ rientrasse nel diritto di cronaca per l´interesse pubblico. Giudizio ribaltato dalla Cassazione che, piu´ in generale, ricorda che esiste anche un ´diritto all´oblio´ soprattutto per fatti avvenuti lontani nel tempo. (adnkronos.it)

Il network