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Libertà di stampa: Rai, via libera dalla Rai ai ´processi´ in Tv con uso di docufiction

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Roma, 29 gen 2010 – L´uso delle docufiction nei programmi di approfondimento giornalistico e´ compatibile con le prescrizioni del Codice di autoregolamentazione sui processi in televisione. E´ questo – secondo quanto si apprende – l´orientamento emerso nella riunione dello stesso Comitato che ha sostanzialmente riconosciuto la legittimita´ dell´uso delle docufiction. (ansa) Via libera alla docufiction nei programmi d’informazione a approfondimento della Rai, a patto che “le ricostruzioni” siano rispettose dei dettami del “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”. È quanto stabilito nell’assise di ieri pomeriggio proprio dal Comitato per l’applicazione del suddetto codice (costituitosi l’11 dicembre scorso) presieduto dal presidente emerito della Corte Costituzionale Riccardo Chieppa e composto da rappresentanti dei broadcaster e da tre esperti nominati dall’Autorità. Michele Santoro, dunque, e tutti gli anchorman che lo vorranno, potranno ricominciare ad utilizzare quelle docufiction che erano state sospese – non senza polemiche – da una delibera del cda Rai del 16 dicembre scorso. L’unica accortezza che autori e conduttori dovranno usare sarà però andarsi a rileggere con cura cosa prevede il codice firmato il 21 maggio scorso. Il primo comandamento? Garantire “obiettività, completezza, e imparzialità”, e “rispettare i diritti alla dignità, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo”. Tra i dettami del codice, la necessità di sottolineare nelle docufiction “le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi”. Premessa di ogni ricostruzione, poi, dovranno essere “la presunzione di non colpevolezza dell’indagato e dell’imputato”, così come non dovrà essere alterata “la percezione dei fatti”. Rispetto quindi per “il contraddittorio delle tesi e corretta ricostruzione degli avvenimenti”, “accurata verifica delle fonti” e divieto di “rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico”. (il velino)

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