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Etica & professione: Cassazione, il diritto di rettifica non è a discrezione del direttore ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti

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Roma, 24 nov – Il diritto di rettifica delle notizie ´non vere o che l´interessato ritenga lesive dei propri diritti all´onore´ deve sempre prevalere e non e´ rimesso alla ´discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti´. Lo sancisce la Cassazione nell´accogliere la lamentela del dottor Filippo Tangari, titolare della casa di cura Ospedale Internazionale di Napoli nei confronti del quale, il 2 aprile del 1993, era stata disposta la custodia cautelare in carcere con l´accusa di concussione. Il procedimento a carico del professionista era poi stato archiviato ma, nel corso dell´inchiesta, il quotidiano ´La Repubblica´ aveva dato notizia dei vari sviluppi giudiziari, negando la successiva richiesta di rettifica una volta che il procedimento a carico del medico venne archiviato visto che i fatti di cui si era dato notizia erano realmente avvenuti. Per piazza Cavour ´l´accertata liceita´ della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica non fa venire meno l´obbligo di pubblicare la rettifica dell´interessato dovendo la verita´ reale prevalere su quella putativa´. Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano dato ragione al quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ritenendo che ´le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute´. Insomma, a modo di vedere del Tribunale e della Corte d´appello di Napoli, doveva prevalere ´l´interesse pubblico alla narrazione della vicenda´ e quindi ´la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca´. (adnkronos)

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