Strasburgo, 23 gen – La cronaca giudiziaria guadagna spazio a Strasburgo. Anche quando il giornalista divulga l´identità di un indagato che non è una persona pubblica. Con sentenza del 10 gennaio la Corte europea dei diritti dell´uomo aggiunge un altro tassello alla libertà di stampa e riconosce che i giornalisti che pubblicano notizie legate a scandali bancari hanno diritto di divulgare l´identità dei manager della banca anche se non si tratta di figure pubbliche in senso stretto. Alla Corte di Strasburgo si era rivolto un gruppo editoriale austriaco: il giornale Der Standard aveva riportato la cronaca di un caso di appropriazione indebita che vedeva coinvolti i vertici di una banca della Carinzia, con collegamenti con il Governatore del Lander. Nell´articolo era stato svelato anche il nome di un manager che aveva citato in giudizio la compagnia ottenendo un indennizzo di 5mila euro. Di qui il ricorso degli editori a Strasburgo che ha invece ribaltato le conclusioni dei giudici interni e dato ragione agli editori, condannando l´Austria per violazione dell´articolo 10 della Convenzione che garantisce il diritto alla libertà di espressione. Questo perché la notizia riportata era di interesse pubblico: il giornalista, poi, aveva agito in buona fede con informazioni che avevano un´adeguata base fattuale. Ma c´è di più. La Corte ha rafforzato il diritto di cronaca chiarendo che la circostanza che si tratti di una figura pubblica «è solo uno degli elementi da prendere in considerazione» per ammettere la divulgazione del l´identità di un indagato. Non basta, quindi, non essere una persona pubblica o un politico per essere coperto da una sorta di segreto sulla propria identità quando vengono in rilievo fatti di interesse pubblico. Nessun dubbio che riportare notizie su uno scandalo bancario che ha condotto a ingenti perdite per un ente locale che ha acquistato swap ha un interesse per la collettività che deve essere informata dei rapporti tra uomini politici e dirigenza bancaria. A ciò si aggiunga che i fatti riportati dal giornalista erano corretti e riguardavano dati di un´indagine giudiziaria. È vero che divulgare l´identità di persone coinvolte in un´inchiesta nella fase iniziale delle indagini può avere ripercussioni anche sulla presunzione d´innocenza, ma – osserva la Corte – in alcuni casi è necessario indicare i nomi degli indagati e le relazioni tra questi e politici per inquadrare correttamente una vicenda di interesse per la collettività. La divulgazione dell´identità di un indagato, in questo caso, serve a fornire informazioni utili e aggiunge elementi di valutazione per l´opinione pubblica. Accertata la violazione del diritto alla libertà di espressione Strasburgo ha concesso un indennizzo al gruppo editoriale condannato dai tribunali austriaci. Di conseguenza, l´Austria dovrà risarcire per i danni patrimoniali subiti dagli editori l´intera quota versata dal gruppo editoriale al dirigente della banca (5mila euro) nonché le spese processuali sostenute. (ilsole24ore.com)