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Nuovo contratto 6: telelavoro e uffici stampa

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Roma, 15 ottobre 2015 – Il telelavoro è una modalità di prestazione dell’attività lavorativa svolta da un dipendente in qualsiasi luogo compatibile con i progetti di telelavoro, in un luogo fisico esterno alla sede ufficiale e dove la prestazione a distanza sia tecnicamente possibile.
 
Il telelavoro serve per conciliare i tempi e  le esigenze lavorative e familiari. L’attività giornalistica tipicamente si presta al telelavoro essendo una attività che si svolge in piena autonomia.
 
Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto della durata di un anno, eventualmente rinnovabile di anno in anno, nel quale siano ben identificati gli step di sviluppo del progetto stesso e le modalità di valutazione dei risultati.
 
I progetti di telelavoro vengono analizzati da una apposita commissione interna. Normalmente il personale in telelavoro non può superare il 3% della dotazione organica complessiva. I progetti di telelavoro devono avere un obiettivo e le indicazioni delle attività che si intendono svolgere per raggiungerlo.  Devono essere anche indicati i costi e i benefici attesi dal telelavorista considerando che per l’amministrazione non si prevedono costi aggiuntivi se non un piccolo rimborso spese per le utenze elettriche e telefoniche. Nel progetto di telelavoro devono essere anche indicati i rientri in sede, almeno un giorno a settimana, questo per consentire le interazioni con i colleghi e non rischiare di finire in un pericoloso isolamento. Rientrare invece più giorni, e cioè ogni qualvolta il capo ne faccia richiesta, oltre quelli dichiarati nel progetto, è altrettanto pericoloso. Si può infatti prefigurare una dimostrazione che nel caso del collega il telelavoro non sia applicabile e la dimostrazione è data dall’assidua presenza nella sede di lavoro ufficiale. Chi ha capi con i quali si trova in conflitto questa situazione si può ingenerare.
 
In molte amministrazioni il telelavoro viene consentito per quelle categorie di personale che presentano carichi familiari eccessivi o delicate situazioni di salute. L’istituto in via prioritaria viene considerata come un’ancòra per poter conciliare, soprattutto le donne, situazioni diverse e complesse.
 
L’orario di lavoro riflette quello del contratto con l’eccezione però che non sono previsti straordinari, turni, indennità festive ecc. come neppure il cumulo delle ore per consentire i riposi compensativi. Le ore lavorate e dichiarate dal singolo telelavorista, ogni fine mese, a mezzo modalità da definire, non tengono conto di quelle lavorate in più perche rientra in un regime forfettario. Resta l’obbligo però della garanzia del minimo delle ore settimanali.
 
Il telelavorista deve avere una postazione di lavoro al proprio domicilio idonea allo svolgimento dell’attività: una scrivania con sedia ergonomica, una rete adsl, un computer formattato per adempiere alle esigenze dell’amministrazioni compreso i programmi in uso all’interno dell’amministrazione. Deve infatti poter avere accesso da remoto anche alla rete intra per mantenere la costanza di informazioni con la propria azienda.
 
Una volta inserito nel contratto tale istituto necessita della redazione di un regolamento che ne disciplini l’applicazione.

Renata Palma, responsabile consulta Uffici Stampa ASR

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