I cambiamenti introdotti dal Governo alla legge 416 del 1981 aprono una nuova strada nella vita del sistema editoriale nazionale. Quella legge vecchia di 35 anni ha consentito al nostro sistema di rimodellarsi, di ristrutturarsi, sostanzialmente di reggere fino a cinque anni fa.
La crisi editoriale ed economica ha fatto saltare il banco.
Oggi la ridefinizione dei criteri vuole essere un tentativo di salvare il buono che c’è e nello stesso tempo di asciugare la lista di attesa dei prepensionamenti.
Con le risorse messe in campo e’ plausibile che la lista di attesa si riduca della metà.
Il giro di vite su criteri di accesso per età e per anzianità di servizio legati al biennio massimo di cassa che si può ottenere in cinque anni mobili sono le evidenti criticità per il futuro di un settore ancora piegato dalla crisi.
Abbiamo chiesto a Raffaele Nardoianni, legale di Stampa Romana, un breve parere giuridico sulle novità in campo, sapendo che il provvedimento dovrà ottenere il parere del Parlamento e poi, si presume entro due mesi, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lazzaro Pappagallo
Segretario Associazione Stampa Romana
Caro Segretario qui di seguito ti evidenzio le differenze previste dallo schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 2 commi 4 e 5 lettera a) della legge 198 del 2016.
L’art. 1 del nuovo decreto legislativo ridefinisce le causali e la procedura dello stato di crisi nel settore dell’editoria in base alla legge 416 del 1981.
Anche alle imprese editoriali si applicherà pertanto il regime vigente per la generalità delle imprese previsto dal decreto legislativo 148 del 2015, in relazione all’accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria.
Le causali di intervento sono quelle previste dal decreto legislativo 148/2015 con alcune differenze che riprendono il testo dell’art. 35 della legge 416 del 1981.
Nel caso della riorganizzazione aziendale è necessaria la presenza della crisi e la durata massima dell’intervento è di 24 mesi.
Nel caso di crisi aziendale è fatta salva l’applicazione della causale (ed il riconoscimento dell’integrazione salariale) anche nei casi di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa (cosa che, nelle aziende non editoriali, in base al decreto legislativo 148/2015 non è più ammessa a partire dal 1 gennaio 2016) ed è fatta salva l’ipotesi di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; rimane altresì ferma la durata di 24 mesi dell’intervento di integrazione salariale prevista dalla legge 416 a differenza di quanto previsto dal Dlgs 148/2015 nel quale la durata massima del trattamento di integrazione salariale, nel caso di crisi aziendale è di 12 mesi.
La disciplina della causale “crisi aziendale” originariamente prevista dall’art. 35 della legge 416/1981 è quindi stata riproposta nella nuova normativa e potrà trovare applicazione anche nel caso di fallimento del datore di lavoro.
La terza causale è quella del contratto di solidarietà che richiama espressamente il regime previsto dall’art. 21 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 148/2015.
Una significativa modifica è stata introdotta dall’art. 1 comma 4 del nuovo decreto legislativo, atteso che sono state recepite, anche nel settore dell’editoria, le modifiche previste dal Dlgs 148/2015, atteso che relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 del D.lgs 148/2015.
In precedenza, in base al Decreto ministeriale 8 ottobre 2009 n. 47385 c.d. ”Decreto Sacconi”, dette limitazioni temporali non esistevano, in quanto l’art. 3 comma 2 del suddetto decreto ministeriale stabiliva che: “Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. l, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223”.
La nuova normativa prevede altresì per il settore dell’editoria una disciplina conforme a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri settori, in relazione agli oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese ed alla contribuzione figurativa durante il periodo di integrazione salariale.
L’art. 2 del nuovo decreto legislativo ha altresì modificato i requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, disponendo l’innalzamento da 18 anni a 25 anni del requisito di anzianità contributiva e in applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri oggi vigenti, ha stabilito che il trattamento in questione possa essere ottenuto con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia Inpgi.
“L’art. 3 disciplina le disposizioni transitorie e dispone lo stanziamento di 45 milioni di euro (per gli anni 2017-2021), facendo salvi i piani già presentati alla data del 31.12.2016, anche se le condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato saranno quelle previste dalla nuova normativa”.
Avv. Raffaele Nardoianni