Venerdì scorso il Governo ha licenziato il testo per la riforma degli ammortizzatori sociali e i prepensionamenti.
Prima di arrivare ad un giudizio politico-sindacale su questi passaggi attesi dalla categoria abbiamo chiesto a Raffaele Nardoianni, legale di Stampa Romana, una nota tecnica.
Di seguito il link del testo.
Lazzaro Pappagallo
Segretario ASR
Caro Segretario, ritorno sull’argomento e visto il nuovo schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 2 commi 4 e 5 lettera a) della legge 198 del 2016, vado ad illustrare la portata delle nuove norme approvate dal Consiglio Dei Ministri.
L’art. 1 del nuovo decreto legislativo ridefinisce le causali e la procedura dello stato di crisi nel settore dell’editoria in base alla legge 416 del 1981.
Anche alle imprese editoriali si applicherà pertanto il regime vigente per la generalità delle imprese previsto dal decreto legislativo 148 del 2015, in relazione all’accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria.
Le causali di intervento sono quelle previste dal decreto legislativo 148/2015 con alcune differenze che riprendono il testo dell’art. 35 della legge 416 del 1981.
Nel caso della riorganizzazione aziendale è necessaria la presenza della crisi e la durata massima dell’intervento è di 24 mesi.
Nel caso di crisi aziendale è fatta salva l’applicazione della causale (ed il riconoscimento dell’integrazione salariale) anche nei casi di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa (cosa che, nelle aziende non editoriali, in base al decreto legislativo 148/2015 non è più ammessa a partire dal 1 gennaio 2016) ed è fatta salva l’ipotesi di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; rimane altresì ferma la durata di 24 mesi dell’intervento di integrazione salariale prevista dalla legge 416 a differenza di quanto previsto dal Dlgs 148/2015 nel quale la durata massima del trattamento di integrazione salariale, nel caso di crisi aziendale è di 12 mesi.
La disciplina della causale “crisi aziendale” originariamente prevista dall’art. 35 della legge 416/1981 è quindi stata riproposta nella nuova normativa e potrà trovare applicazione anche nel caso di fallimento del datore di lavoro.
La terza causale è quella del contratto di solidarietà che richiama espressamente il regime previsto dall’art. 21 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 148/2015.
Una significativa modifica è stata introdotta dall’art. 1 comma 4 del nuovo decreto legislativo, atteso che sono state recepite, anche nel settore dell’editoria, le modifiche previste dal Dlgs 148/2015, atteso che relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 5 del D.lgs 148/2015.In precedenza, in base al Decreto ministeriale 8 ottobre 2009 n. 47385 c.d. ”Decreto Sacconi”, dette limitazioni temporali non esistevano, in quanto l’art. 3 comma 2 del suddetto decreto ministeriale stabiliva che: “Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. l, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223”.
La nuova normativa introduce altresì per il settore dell’editoria una disciplina conforme a quanto prescritto per i lavoratori e per le imprese degli altri settori, in relazione agli oneri contributivi ordinari e aggiuntivi a carico delle imprese ed alla contribuzione figurativa durante il periodo di integrazione salariale.
Viene stabilito altresì che la nuova normativa troverà applicazione ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 1 gennaio 2018.
Per quel che concerne l’ambito soggettivo di applicazione della normativa prevista dell’art. 25 bis la nuova norma va ad integrare il comma 3 dell’art. 20 del Dlgs 148/2015 e di conseguenza “trova applicazione” nelle imprese editoriali “a prescindere dal numero dei dipendenti”, ricalcando la disposizione del già citato Decreto ministeriale 8 ottobre 2009 n. 47385 il cui art. 3 comma 1 stabiliva che “Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il requisito occupazionale di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di intervento di CIGS, di quindici dipendenti”.L’art. 2 del nuovo decreto legislativo ha, altresì, modificato i requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, disponendo l’innalzamento da 18 anni a 25 anni del requisito di anzianità contributiva e in applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri oggi vigenti, ha stabilito che il trattamento in questione possa essere ottenuto con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia Inpgi.
La nuova norma stabilisce un’eccezione nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di gestione degli esuberi che prevedono il ricorso a misure di riduzione dell’orario di lavoro presentati al Ministero del Lavoro entro il 31.12.2016, ai quali (per gli anni 2017 e 2018) è riconosciuto il diritto all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva, in presenza del requisito anagrafico di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.
Vengono infine confermate la disposizioni previste dall’art. 1 bis comma 2 e 3 del Decreto-Legge 24 Giugno 2014, n. 90 come modificato dalla legge 11 agosto 2014 , n. 114, che condizionano l’erogazione del trattamento di pensione anticipata alla contestuale assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti e che vietano l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata (pena la revoca per l’azienda del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale).
Raffaele Nardoianni