“Il Secondo Collegio del Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, visto il fascicolo degli atti relativi, udito il consigliere relatore, votando all’unanimità, decide di archiviare l’esposto contro l’Asr di Viterbo e in particolare del suo fiduciario Gianni Tassi”.
Si conclude così l’esposto (prot. N.2 del 13/1/2018) presentato da Gaetano Alaimo all’Ordine dei Giornalisti del Lazio contro l’Associazione Stampa Romana, sezione di Viterbo di cui fiduciario è Gianni Tassi, nel quale lo stesso Alaimo denunciava come “violazione della privacy e della propria onorabilità” quanto scritto in un comunicato del sindacato dei giornalisti, pubblicato anche su Facebook. Nel comunicato si contestava l’affidamento dell’incarico di comunicazione istituzionale e ufficio stampa del Comune di Acquapendente a un’associazione temporanea d’impresa composta da Fabrizio Pieri e Gaetano Alaimo (delibera di giunta n. 98 del 2017 e successiva determinazione n.759 del 07/08/2017). Il primo non risultava iscritto all’Ordine dei giornalisti (comma 2 della legge 150 del 2000 sulla pubblica amministrazione), per il secondo si evidenziava l’irregolarità del doppio incarico (comma 4 della stessa legge) in quanto direttore di NewTuscia.it, testata giornalistica operante sullo territorio viterbese.
Va detto inoltre che lo stesso Gaetano Alaimo, convocato dalla terna giudicante per chiarire meglio il suo esposto, non si è nemmeno presentato all’udienza del 04/04/2018.
Il Secondo Collegio del Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, – composto da Marco Mele (segretario), Manuela Biancospino (relatrice) e Vincenzo Cerracchio (presidente) – ha ritenuto “non sanzionabile l’Asr Viterbo e il suo fiduciario Gianni Tassi in quanto il suddetto comunicato esprime un parere legittimo sull’applicazione della legge 150, contestando l’incarico assegnato ma senza violare la privacy di Alaimo in quanto non fa che riportare il contenuto di una delibera approvata dal Comune di Acquapendente e quindi di pubblico dominio. Né si rilevano nel comunicato violazioni dell’onorabilità del ricorrente”.