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Cassazione: datore obbligato a risarcire se lascia lavoratore inattivo

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Con la sentenza n. 11169 del 9 maggio 2018 la Corte di Cassazione sezione Lavoro ha stabilito che deve ritenersi lesivo il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente. Tale comportamento non solo viola l’articolo 2103 Cc, ma risulta, al tempo stesso, in contrasto del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.

Il suddetto comportamento determina una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa: ne consegue che deve essere confermato il risarcimento laddove è stata ritenuta la sussistenza del danno alla professionalità in ragione dell’inadempimento della società all’ordine di reintegrazione in servizio del lavoratore, con una valutazione fondata sul lungo tempo intercorso tra la disposizione di reintegrazione e la effettività di questa, la età del lavoratore, collocata in una fase della vita lavorativa (33-36 anni), in cui è particolarmente spiccata la crescita professionale e quindi la frustrazione conseguente alla esclusione dal contesto lavorativo.

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