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Corte d’Appello: l’ufficio stampa è attività giornalistica

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Grande vittoria dell’INPGI in Corte d’Appello riguardante i giornalisti che lavorano negli uffici stampa di Federazioni sportive riconosciute dal CONI, come la FIGC. Dopo una battaglia giudiziaria durata alcuni anni la sezione lavoro della Corte d’appello di Roma ha dato pienamente ragione all’ente previdenziale, confermando le risultanze di un accertamento ispettivo dell’INPGI in merito all’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale all’Istituto con riferimento alla posizione di un giornalista addetto all’Ufficio Stampa della Federcalcio giovanile.

Nella pronuncia – che ribadisce quanto già affermato dal Tribunale in primo grado – la Corte ha sottolineato, in particolare, che il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Stampa integri un’attività pienamente ed esclusivamente giornalistica, in quanto risulta caratterizzato dalle seguenti attività: redazione di comunicati stampa; convocazione delle testate giornalistiche in occasione delle manifestazioni del settore in cui opera la struttura di appartenenza; organizzazione di conferenze stampa e partecipazione alle stesse; cura dei rapporti con testate giornalistiche, televisioni e radio; aggiornamento del sito web, con l’inserimento dei comunicati ufficiali e la cura di tutte le pubblicazioni; redazione di testi relativi all’attività ed alle scelte politiche del settore al fine di informare gli stakeholder di riferimento.

La trasmissione di notizie e comunicati a giornali quotidiani ed altre testate giornalistiche, inoltre, rappresenta un aspetto fondamentale nel processo di rielaborazione critica, consentendo alle notizie di trasformarsi in “pezzi” giornalistici, dapprima in forma di comunicato (redatto e sottoscritto dall’addetto stampa) e poi in forma di articolo sul quotidiano. Tale processo, quindi, presuppone necessariamente un’attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne e si realizza attraverso la rielaborazione delle notizie stesse e la loro diffusione.

Di particolare importanza si rivela, in proposito, la considerazione svolta dalla Corte – in accordo con la tesi portata avanti dall’INPGI per la piena attuazione della Legge n. 150 del 2000, della Carta dei doveri degli addetti agli Uffici Stampa e della più autorevole giurisprudenza di legittimità – circa la constatazione che la nozione di attività giornalistica comprende non solo la prestazione lavorativa che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o la preparazione ed il completamento della notizia o la partecipazione al programma di predisposizione del giornale, ma anche l’attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica.

La sentenza in esame ha quindi ribadito, in sostanza, che l’obbligo dell’assicurazione previdenziale presso l’INPGI sorge per tutti gli iscritti agli Albi (dei professionisti, dei pubblicisti e al Registro dei praticanti) assunti alle dipendenze di un datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) con incarico di natura giornalistica ovvero che – pur in assenza di specifico incarico di tipo giornalistico e a prescindere dalla contrattazione collettiva ad essi applicata – svolgano nei fatti attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica.

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