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Importante sentenza penale della Cassazione in materia di responsabilità dei direttori accusati di diffamazione

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A distanza addirittura di circa 14 anni dalla pubblicazione su “Il Messaggero” di Roma del 24 giugno 2005 di un articolo ritenuto diffamatorio la 5^ Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 12548 del 20 marzo 2019 ha in parte accolto il ricorso dell’ex direttore del giornale Paolo Gambescia, fissando una serie di importanti principi in materia di responsabilità dei direttori accusati di diffamazione:

“1) il direttore responsabile di un giornale non risponde del reato di cui all’art. 595, comma 3, del codice penale in relazione al titolo dal tenore diffamatorio che accompagni l’articolo pubblicato, in assenza di prova di aver realmente contribuito a formare (o addirittura egli solo formato) detto titolo ovvero di averlo condiviso;

2) nel caso di titolo diffamatorio, il direttore responsabile di un quotidiano può rispondere, eventualmente, della condotta colposa di omesso controllo ex art. 57 del codice penale in presenza delle condizioni di sussistenza di tale (diverso) reato, ma non già, tout court, di diffamazione, sol perché si tratta di “titolo” e “sottotitolo”, elementi dell’articolo non attribuibili di per sè all’autore del contenuto di esso”.

La Suprema Corte, presieduta da Maria Vessichelli, ha inoltre affrontato a fondo anche la problematica riguardante la prescrizione del reato di diffamazione e le nullità conseguenti alla violazione dell’art. 521 del codice di procedura penale.

Pierluigi Franz

 

LA SENTENZA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBESCIA PAOLO nato a PAGLIETA il 13/08/1945 avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato MELANDRI, che si riporta ai motivi di ricorso.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 5.2.2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gambescia Paolo – nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano “Il Messaggero” – per l’intervenuta prescrizione del reato di diffamazione ai danni di Dionigi Gianni, confermando le statuizioni civili.
La diffamazione aveva ad oggetto un articolo pubblicato il 24.6.2005 sull’inserto “Umbria” del giornale, con cui venivano attribuite alla persona offesa condotte di truffa ed usura, in concorso con altro soggetto; la Corte d’Appello riteneva corretta la contestazione poiché il reato si riferiva al titolo dell’articolo giornalistico, per il quale deve rispondere di diffamazione il direttore responsabile, qualora non sia certa la sua attribuibilità.
2. Avverso il provvedimento della Corte d’Appello ricorre l’imputato tramite il proprio difensore, avv. Melandri, che deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d’Appello ha disatteso i motivi difensivi che avevano proposto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la contestazione del reato riferita all’offesa direttamente arrecata alla reputazione del Dionigi, laddove la motivazione di tale pronuncia aveva argomentato in ordine alla condotta di omesso controllo per non aver impedito che sul quotidiano venisse pubblicato un fatto non corrispondente al vero e gravemente lesivo della persona offesa.
In proposito, il ricorso rappresenta la sussistenza dell’interesse dell’imputato a vedere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, nonostante l’intervenuta prescrizione, poiché da una tale pronuncia deriverebbe il travolgimento delle statuizioni civili, alle quali è stato condannato dalla Corte d’Appello all’esito del proscioglimento per estinzione del reato.
Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente – a giudizio della difesa – proprio sotto il profilo della risposta che occorreva dare alle ragioni difensive riferite al vizio di mancata corrispondenza tra accusa e sentenza.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al reato di diffamazione configurato, poiché doveva essere rilevata la genericità del riferimento individualizzante contenuto nel titolo dell’articolo giornalistico, in cui mai si fa il nome o si evidenzia un riferimento specifico alla persona offesa, riconoscibile, invece, solo leggendo il contenuto dell’articolo, in cui, tuttavia, la vicenda è riportata correttamente, sicchè in relazione ad esso non vi è stata contestazione alcuna.
Si sarebbe, dunque, dovuto procedere ad assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste, alla luce anche di una opzione di legittimità indicata nella sentenza n. 843 del 1993 di questa Corte, tenuto conto che la genericità del titolo dell’articolo giornalistico, confrontata con la correttezza della ricostruzione offerta dal contenuto di esso, ritenuto non diffamatorio, determina che non si possa giungere alla condanna per la redazione del titolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre nel resto l’impugnazione è inammissibile.
2. Quanto alla lamentata difformità tra contestazione e motivazione alla base della condanna confermata in secondo grado dal provvedimento impugnato, deve rilevarsi che effettivamente, benché vi sia nei fatti descritta la fattispecie dolosa diffamatoria, ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen. nel riferimento al titolo dell’articolo giornalistico, tuttavia il Tribunale di Roma aveva poi centrato le ragioni della conferma della condanna nella diversa condotta di omesso controllo da parte del ricorrente, quale direttore responsabile del quotidiano “Il Messaggero”.
La Corte d’Appello, chiamata dalla difesa dell’imputato a pronunciarsi sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, svolge una motivazione illogica, non rispondendo specificamente alle ragioni difensive ma eludendo il problema dedotto.
Si argomenta, infatti, riconducendo nuovamente il nucleo di affermazione della responsabilità al paradigma normativo del reato di diffamazione, che alcuna violazione del principio di correlazione vi sarebbe stata, dovendo il direttore del giornale ritenersi responsabile del delitto doloso di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. in relazione al titolo di un articolo giornalistico che, in quanto tale, non è direttamente attribuibile all’autore dell’articolo.
Tale affermazione risulta senza dubbio errata.
Ed infatti, deve affermarsi il principio secondo cui il direttore responsabile di un giornale non risponde del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen., in relazione al titolo dal tenore diffamatorio che accompagni l’articolo pubblicato, in assenza di prova di aver realmente contribuito a formare (o addirittura egli solo formato) detto titolo ovvero di averlo condiviso.
Ciò è coerente con l’orientamento secondo cui integra l’ipotesi di concorso nel reato di diffamazione e non quella di omesso controllo prevista dall’art. 57 cod. pen. la condotta del direttore di un quotidiano che disponga la pubblicazione di un articolo di contenuto diffamatorio firmato con uno pseudonimo di autore non identificabile, quando vi sia prova della consapevole adesione dello stesso al contenuto dello scritto, magari desumibile da precise scelte redazionali inerenti al titolo ed alla rappresentazione grafica dell’articolo (Sez. 5, n. 41249 del 26/9/2012, S., Rv. 253752; Sez. 5, n. 52743 del 28/9/2017, Ambrosetti, Rv. 271782; sembra aderire a differente impostazione, invece, Sez. 5, n. 43084 del 10/10/2008, Monaco, Rv. 242598, rimasta, tuttavia, orientamento isolato).
Ed invece, nel caso di titolo diffamatorio, il direttore responsabile di un quotidiano può rispondere, eventualmente, della condotta colposa di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., in presenza delle condizioni di sussistenza di tale (diverso) reato, ma non già, tout court, di diffamazione, sol perché si tratta di “titolo” e “sottotitolo”, elementi dell’articolo non attribuibili di per sè all’autore del contenuto di esso.
In sostanza, la posizione di garanzia rivestita dal direttore responsabile di un quotidiano non autorizza salti logici nella ricostruzione della sua responsabilità da reato (in relazione al titolo come anche al contenuto di un articolo giornalistico), sia per l’eventuale diretta attribuzione del delitto di diffamazione, sia per la possibile (e più frequente) contestazione della fattispecie colposa prevista dall’art. 57 cod. pen. Evidente, pertanto, come, nel caso di specie, il provvedimento impugnato, da un lato, difetti di qualsiasi reale considerazione della deduzione difensiva proposta con i motivi d’appello e riferita alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; dall’altro, abbia del tutto omesso la motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità del ricorrente secondo i canoni di attribuibilità dettati per il reato di omesso controllo, superandola mediante una diretta, e quanto mai laconica ed assertiva, affermazione di responsabilità per quello di diffamazione, derivata dal ruolo rivestito, quasi a legittimare la riconducibilità dei fatti all’imputato attraverso un meccanismo di responsabilità “oggettiva” da posizione che elude la doverosa verifica della sussistenza degli elementi del reato e, particolare, del dolo, necessario criterio di attribuzione soggettiva della diffamazione.
Alla luce di tale analisi del provvedimento impugnato, appare evidente che la diversità tra contestazione e sentenza produce, nel caso di specie, un difetto di correlazione stigmatizzabile ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. E’ vero, infatti, che questa Corte di legittimità ha ritenuto possibile la “sostituzione” dell’addebito di natura dolosa di diffamazione con quello colposo d’omesso controllo sul contenuto del periodico, poiché tale eventualità non viola di per sé il principio di correlazione tra accusa e sentenza, dovendosi, invece, verificare in concreto se sussista contrasto con tale principio e negare detto contrasto qualora – pur ipotizzandosi la responsabilità dell’imputato a titolo di diffamazione – si faccia riferimento nella contestazione al ruolo di direttore del giornale, idoneo ad includere la responsabilità a titolo di colpa, così strutturando l’addebito in modo tale da consentire la difesa anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 57 cod. pen..
Ciò perché, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, le previsioni di cui agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. hanno lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’imputato, con la conseguenza che non è possibile ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell’addebito specificamente formulato nell’imputazione e dalle possibilità di difesa che all’imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (cfr. (Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Fioravanti, Rv. 242351 e Sez. 5, n. 42603 del 9/11/2004, Mauro, Rv. 231169).
Tuttavia, nel caso di specie, la verifica in concreto, come si è messo in risalto, non conduce ad esiti che consentono di negare la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, non emergendo elementi concreti dai quali desumere che l’imputato sia stato posto in condizioni di difendersi, di fatto, anche dalla accusa di omesso controllo, per la quale è stato condannato in primo grado, tanto più che la sentenza di secondo grado, piuttosto che evidenziare le ragioni di coerenza tra la condanna per omesso controllo ai sensi dell’art. 57 cod. pen. argomentata dal Tribunale e la contestazione formalmente mossa in relazione al delitto doloso di diffamazione, ha preferito superare il problema con l’apodittica ed erronea (tenuto conto degli elementi motivazionali esposti nelle due pronunce di merito) riconduzione della condotta nuovamente nel paradigma formale del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.

Rilevata la violazione, in concreto, dell’art. 521 cod. proc. pen. e ritenuto il vizio motivazionale, deve tuttavia rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di estinzione del reato per il decorso del termine di prescrizione, già dichiarata con la stessa sentenza impugnata, prevale sulla nullità conseguente alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. E difatti, in plurime occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la prescrizione prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810, in una ipotesi di sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti; in precedenza, cfr. anche Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275 e conformi successivamente Sez. 6, n. 23594 del 19/3/2013, Rv. 256625; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277).

Già con la sentenza Sez. U, n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403 (conf. ex multis Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2914, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761), del resto, il massimo collegio di legittimità aveva affermato che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo
giudizio (ma tale ipotesi eccezionale non ricorre nell’ipotesi sottoposta a questo Collegio).
La sentenza Tettamanti, dal canto suo, ha ribadito il principio secondo cui, ove sussista una causa di estinzione del reato, non possono rilevarsi eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata (come anche nullità di ordine processuali), poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato e, di conseguenza, a dichiararle).

Dai principi suddetti deriva che la fondatezza del motivo riferito ad una nullità di ordine generale determina l’annullamento ai soli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello che procederà a nuovo esame secondo le indicazioni fornite da questa Corte di legittimità.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, alla luce del principio affermato da Sez. 5, n. 16266 del 9/3/2010, Gambescia, Rv. 247257, che il Collegio ribadisce, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo del reato, non è sufficiente avere riguardo al titolo dell’articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto, oltre al testo dell’articolo stesso, in quanto la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall’intero corpo delle notizie che la ricostruiscono, essendo indifferente la contiguità grafica delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e prolungata dell’interessato alla notizia stessa (la Corte, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, con la citata sentenza ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso, sulla base dell’assenza del requisito dell’identificabilità del diffamato, non essendo presente nella prima pagina del quotidiano in cui compariva il titolo alcun nome o foto, la responsabilità del giornalista e del direttore responsabile, rispettivamente a titolo di diffamazione e omesso controllo, per la pubblicazione di un articolo di stampa dal titolo “era lui il terrore delle prostitute”, dedicato come poteva comprendersi leggendo il corpo dell’articolo situato in una pagina interna del giornale a soggetto ben determinato).

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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