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EX FISSA FIEG/FNSI: PER DIECI VOLTE LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO DA’ RAGIONE ALL’INPGI

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EX FISSA FIEG/FNSI: PER DIECI VOLTE LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO DA’ RAGIONE ALL’INPGI

L’INPGI é “un mero gestore della cassa del FONDO EX FISSA” (fondo contrattuale FIEG/FNSI, ndr). E proprio la nuova Convenzione del 2014 – cui l’INPGI non ha partecipato, “dimostra che l’INPGI non é parte degli accordi che hanno istituito la prestazione integrativa, né di quelli che l’hanno abolita”.

Di conseguenza l’ente previdenziale dei giornalisti non può mai rispondere dell’eventuale illiquidità del Fondo EX FISSA FIEG/FNSI.

Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte d’appello di Roma con ulteriori diverse recenti sentenze.
Finora sono stati così dieci i verdetti di 2° grado favorevoli nella capitale all’INPGI. Una sola sentenza é stata, invece, finora favorevole in appello ad un giornalista, ma in realtà determinata da ragioni formali attinenti ad asseriti vizi rilevati nel corso del procedimento giudiziale.

Questi sono in sintesi gli ultimi 5 verdetti della Corte d’appello di Roma favorevoli all’ente in tema di EX FISSA FIEG/FNSI che si aggiungono alle sentenze n. 5029/17, 3212/18, 4559/18, 4822/18 e 308/19 e a quella di Milano (sentenza n. 2136/17):   

                                                         
1) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro 5° collegio (Presidente Anna Maria Franchini, relatore Carlo Chiriaco) con sentenza n. 1348 del 2 aprile 2019, scaricabile dal sito http://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%201348-2019.pdf  ha respinto l’appello di un giornalista contro l’INPGI e la FNSI compensando tra le parti le spese legali;

2) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente Rosa Scotto di Carlo, relatore Stefano Scarafoni) con sentenza n. 1210 del 25 marzo 2019, scaricabile dal sito http://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%201210-2019.pdf  ha respinto l’appello di un ex direttore contro l’INPGI e la FNSI condannando il ricorrente a pagare circa 4.800 euro a ciascuna delle controparti in causa per le spese legali;

3) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente Vittoria Di Sario, relatore Vincenzo Selmi)con sentenza n. 439 del 22 marzo 2019, scaricabile dal sitohttp://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20439-2019.pdf ha respinto l’appello di un ex vice capo servizio contro l’INPGI e la FNSI compensando tra le parti le spese legali;

4) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente e relatore Vittoria Di Sario) con sentenza n. 433 del 21 febbraio 2019, scaricabile dal sito 
http://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20433-2019.pdf ha accolto il ricorso dell’INPGI contro la precedente sentenza del tribunale del lavoro di Roma che aveva, invece, dato ragione ad un ex inviato speciale di un quotidiano compensando tra le parti le spese legali; 

5) la Corte d’appello di Roma sezione lavoro (Presidente e relatore Vittoria Di Sario) con sentenza n. 432 del 21 febbraio 2019, scaricabile dal sito 
http://www.inpgi.it/sites/default/files/Sentenza%20Corte%20App%20RM%20432-2019.pdf  ha respinto l’appello di un ex redattore ordinario di un quotidiano sportivo contro l’INPGI e la FNSI compensando tra le parti le spese legali.

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