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Sole 24 Ore: inviolabili le mail dei giornalisti

sole 24 ore disdetta accordi

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Una azienda non può entrare nella posta elettronica di un lavoratore, in modo particolare di un giornalista che nella mail detiene informazioni su inchieste delicate, spesso testimoni e fonti riservate le cui identità devono restare anonime per la loro sicurezza, e documenti di lavoro che non possono essere divulgati e sono coperti dalla privacy, come prevede la legge. 

Se lo fa, violando fra l’altro accordi sindacali, potrebbe commettere un illecito rilevante dal punto di vista penale. 

E’ in estrema sintesi il senso della decisione del gip di Roma Costantino De Robbio. 

Il giudice lo ha deciso in ordine a una vicenda che ha coinvolto Remo Bresciani. 

Il collega lavorava per il Sole 24 ore, occupandosi di giudiziaria e di sentenze di Cassazione. 

Ha ricevuto un anno e mezzo fa una contestazione disciplinare con addebiti che sarebbero stati ricavati dalle sue mail, dunque da una intrusione sulla posta elettronica, un mezzo di lavoro. 

L’azienda aveva concordato con il comitato di redazione che non sarebbe mai entrata nella posta dei giornalisti. 

La vicenda è dunque finita nelle aule di Piazzale Clodio

De Robbio scrive che l’accesso alla posta elettronica è “incontroverso e parimenti indubitabile la illegittimità dello stesso”. 

Pertanto restituisce gli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio a carico di Domenico Galasso e Roberto Lorenzi, all’epoca dei fatti direttore e responsabile del personale. 

Nessuno è colpevole prima dell’accertamento definitivo dei fatti e il sindacato non si sostituisce alla magistratura. 

E’ indiscutibile tuttavia il rilievo per la nostra categoria di questa vicenda, per le giuste protezioni fissate dalla legge e da accordi sindacali a tutela della privacy e dei mezzi di lavoro dei giornalisti e delle giornaliste come la posta elettronica. Le aziende non possono agire unilateralmente. Se lo fanno violano principi fondamentali come l’autonomia del giornalista, l’integrità degli strumenti di lavoro e la riservatezza delle fonti. 

Il reato contestabile, secondo l’ordinanza, è il 615 ter del codice penale, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Segreteria Associazione Stampa Romana

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