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Le norme Covid su congedi parentali con relative indennità e bonus baby sitter

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Le norme Covid su congedi parentali con relative indennità e bonus baby sitter

Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche. Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano: – le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli; – la tutela oltre i massimali ordinari.

INDENNITÀ PER ACCUDIRE I FIGLI (vedi circolare n. 45 del 25/03/2020):

Congedo -per l’anno 2020 i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga,  tranne le mensilità aggiuntive (art. 23 decreto legge 18/2020), più la copertura figurativa ai fini pensionistici.

L’indennità al 50% viene corrisposta, anche ai giornalisti, dall’INPS, mentre la contribuzione figurativa viene accreditata dall’INPGI, su richiesta del singolo giornalista.

Il beneficio spetta ai quei genitori che hanno necessità di restare a casa coi propri figli in conseguenza della sospensione del servizio scolastico. Si tratta della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposta fino al 3 aprile 2020 dal DPCM 4 marzo 2020, od oltre in caso di possibile proroga.

Il congedo spetta dal 5 marzo 2020 in poi per un massimo di 15 giorni sarà possibile effettuare le domande in modo retroattivo  cioè a partire dal 5 marzo.

Il limite di età di 12 anni non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo speciale sopra indicato, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale COVID -19 per i lavoratori dipendenti.

Inoltre, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);

 ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, del settore privato quindi anche ai giornalisti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici senza diritto però all’indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L’Inps sta procedendo  con la definizione delle ultime modalità

Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che: non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

Voucher baby sitter: in alternativa alla predetta prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per quanto riguarda gli Iscritti alla gestione Separata dell’INPGI, l’Istituto ha già provveduto a comunicare all’INPS il numero dei potenziali beneficiari, dando quindi attuazione a quanto stabilito dal comma 9 del citato art. 23 del Decreto.

Si richiama, quindi, l’attenzione di tutti i colleghi in possesso dei requisiti previsti dalla norma, sull’opportunità di procedere alla presentazione tempestiva della domanda – secondo le modalità illustrate nella predetta circolare (all. circolare n. 44 Inps del 24/03/2020)  – in quanto l’erogazione del bonus avverrà sino a concorrenza della copertura economica stanziata dal governo e, pertanto, le domande pervenute oltre il superamento di detto limite saranno dall’INPS ricevute “con riserva” e poste in attesa di eventuali rifinanziamenti da parte del bilancio dello Stato.

Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.

4. Modalità di compilazione della domanda

Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.

Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle

seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente

percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del

reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;

CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero

06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

PATRONATI

Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore (chi effettua la prestazione) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it

L’utilizzatore (richiedente bonus) e il prestatore (chi effettua la prestazione –baby sitter) possono accedere alla procedura direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;

avvalendosi dei servizi di comunicazione diretta con l’INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (sia utilizzatore sia il prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali (richiedere il PIN ON LINE sul   INPS;

·         tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12(consulenti del lavoro), o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152(Patronati).

·         All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

            La procedura è attiva vedi circolare. 44 del 24/03/2020

INDENNITÀ PER PERMESSI HANDICAP (vedi circolare n. 45 del 25/03/2020): I giorni di permesso mensile per assistere portatori di handicap grave è implementato di ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 a carico dell’Inps e anticipati dal datore di lavoro (art. 24 decreto legge 18/2020).

Circolare n° 44

Circolare n° 45

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