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Diffamazione: interessante sentenza della Cassazione sull’esimente del diritto di cronaca giudiziaria

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Nonostante il P.G. difforme, la Suprema Corte ha assolto con formula piena un giornalista marchigiano condannato in appello per diffamazione aggravata.

Non può essere condannato per diffamazione aggravata a mezzo stampa il giornalista che, rispettando la verità e la continenza, dà notizia di una denuncia penale presentata da un cittadino, limitandosi a riferire tale fatto senza arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni o fotografie corredate da didascalie per far apparire come vera o verosimile la “notitia criminis”.

Infatti l’ordinamento, imponendo l’obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. Applicando questi principi in tema di esimente del diritto di cronaca giudiziaria la quinta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 15086 del 14 maggio, nonostante il contrario parere della Procura Generale, ha  assolto con formula piena “perché il fatto non costituisce reato” un giornalista marchigiano condannato in appello ad Ancona per diffamazione aggravata.

“Anzi, sotto certi aspetti, soprattutto rispetto a tipi di informazione fruibile in maniera immediata e veloce – come quella che viene diffusa on line – aggiunge la Suprema Corte – è ancor meno pretendibile un controllo capillare in ordine al contesto sottostante alla notizia, di talchè questa deve ritenersi legittimamente data ove rispecchi la verità, sia pure descritta nel suo minimum storico; che, anzi, è la stessa immediatezza della fruizione che dà ragione, per certi versi, dei suoi stessi limiti contenutivi, un po’ connaturali al sito di pubblicazione in cui tendenzialmente le notizie scorrono velocemente senza troppi dettagli ed il lettore difficilmente non ne è consapevole (e la stessa persona citata nell’articolo può a rigore esporre le proprie controdeduzioni ed effettuare delle precisazioni o rettifiche)”.

“D’altronde va più in generale ricordato – precisano i supremi giudici – che la cronaca giudiziaria può assumere tratti illeciti proprio allorquando non si limiti a diffondere la notizia in sé – ad es. di un provvedimento giudiziario – ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale, ma utilizzi le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario o da atti oggetto di indagine per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive di talchè il rischio del superamento dei limiti potrebbe annidarsi proprio in caso di ampliamenti estemporanei che con la pretesa della completezza finiscano con il dare notizie non veritiere accostando fatti e affastellando vicende í cui esatti contorni solo le indagini o ancor meglio i processi sono deputati a chiarire”.

LA SENTENZA

Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 15086 del 14 maggio 2020 (Presidente Rossella Catena, Relatore Renata Sessa)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200514/snpen@s50@a2020@n15086@tS.clean.pdf

SENTENZA
sui ricorso proposto da:
PIERANTOZZI MATTEO nato a SAN SEVERINO MARCHE il 30/01/1987
avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
ud:ta la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto
l’avv. MASSIMO TONOLI, difensore delle parti civili così come sopra riportate, deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
l’avv. RITA VIRGILI insiste nell’accoglimento del ricorso.

                                                                                         RITENUTO IN FATTO
1 . E’ impugnata la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Ascoli Piceno, ha condannato Pierantozzi Matteo al risarcimento del danno a favore delle parti civili liquidato in euro 15.000 in ordine al reato di diffamazione aggravata.
Il Pierantozzi, in particolare, è imputato del reato di cui all’art. 595, comma 3, c.p. perchè con articolo dal titolo “Monteprandone, donna aggredita da un Poliziotto” pubblicato in data 27.08.2013, sulla pagina locale del quotidiano online “L’OSSERVATORE Quotidiano”, offendeva la reputazione di Maccauro Patrizia e del marito Vattiato Gaspare – Sovrintendente della Polizia di Stato – affermando: << In data 20.08.2013, in Monteprandone mentre i coniugi Paola Capriotti e Basilio Mattioli (abitanti nella stessa palazzina di Maccauro/Vattiato) si trovavano davanti a loro garage del palazzo in cui abitano a lavare dei vasetti: “intorno all’ora di pranzo, tre secchiate d’acqua sarebbero state lanciate da un poliziotto che abita al secondo piano del palazzo; coniugi inzuppati col futile motivo che non avrebbero dovuto sostare in quella zona per sbrigare le faccende»; poco dopo… Basilio Mattioli, sulle scale sarebbe stato aggredito con un pugno in pieno volto dal poliziotto; terminato il pranzo, figlio e moglie del poliziotto avrebbero impedito al Sig. Mattioli di scendere le scale, Mattioli ha quindi chiamato la figlia.
2. Con atto a firma dell’ Avv. Rita Virgili, difensore di fiducia, viene proposto ricorso per Cassazione nell’interesse del Pierantozzi, articolato in due motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento agli artt. 192 n. 1 e n. 2, 546, comma 1, lett. 2) e 533, comma 1, c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che è basata sulla non corretta analisi dei documenti contenuti nel fascicolo e sulla non corretta valutazione delle prove dichiarative.
Innanzitutto, si censurano le conclusioni cui perviene la Corte d’appello in punto di sussistenza dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria.
Ad avviso del ricorrente, l’articolo pubblicato risulta pienamente rispettoso dei princìpi delineati dalla sentenza cardine della Suprema Corte n. 5259/1984. Per quanto attiene alla utilità sociale della notizia, si sottolinea che tale valutazione deve essere compiuta in relazione ai fatto che si trattava di un quotidiano on line locale e, pertanto, compito del giornalista era quello di informare i lettori sui fatti di cronaca che accadevano nel circondario.
Quanto alla verità (oggettiva o putativa) della notizia, si rileva che essa rappresenta la trasfusione del contenuto di una denuncia-querela inoltrata ai Carabinieri, ovverosia di un atto avente valenza Giuridica, che non appariva falso; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la verifica che incombeva al giornalista non era l’indagine sulla veridicità o meno dell’accusa, che avrebbe implicato una sovrapposizione del lavoro del giornalista a quello della polizia o dell’autorità giudiziaria, ma soltanto quella sulla validità dell’atto, peraltro correttamente eseguita.
Con riferimento, poi, alla continenza, si ribadisce che, affinché possa operare l’esimente, è sufficiente che la notizia rispecchi fedelmente il contenuto dell’addebito oggetto di attività investigativa: se si pretendesse da parte dì ogni giornalista la previsione dell’esito del procedimento o delle indagini, prima di procedere alla pubblicazione, sarebbe soppresso ogni diritto di libertà di stampa e di espressione.
La motivazione fornita dalla Corte d’appello è, inoltre, profondamente contraddittoria, perché, da un lato, dimostra di conoscere che “a prescindere dagli sviluppi giudiziari successivi, l’informazione deve intendersi cristallizzata in quel momento”, ma nei passaggi successivi lamenta l’infedeltà dello scritto rispetto alla realtà procedimentale come successivamente dipanatasi, scaricando in capo al giornalista l’onere di effettuare indagini a tutto campo Tali accertamenti (volti ad appurare la preesistenza di sentenze del Giudice di Pace, di querele di fonte diversa e di certificati medici) non solo non erano esigibili, ma neppure possibili, atteso che i Carabinieri o la stessa Procura non possono in alcun modo rendere pubblici o comunicare alla stampa atti in fase di indagine.


Si contestano fermamente le asserzioni della Corte di Appello circa il fatto che il giornalista avrebbe omesso qualunque indagine per accertare la corrispondenza della versione della querela alla realtà della vicenda, atteso che il procedimento penale scaturito dalla querela ha richiesto ben cinque anni di istruttoria per giungere poi a ricostruire, quanto meno in primo grado, come si sono svolti i fatti.
Si lamenta poi l’omessa motivazione della sentenza impugnata circa un punto fondamentale della controversia, relativo alla mancanza di richiesta di rettifica, replica, smentita da parte delle persone offese nei confronti del giornale, pur ampiamente dibattuto nel corso dell’istruttoria di primo grado ed anche nel corso della discussione avanti alla Corte di Appello. ‘Il comportamento delle parti offese, successivamente alla pubblicazione dell’articolo, anziché esplicitarsi in comportamenti corrispondenti ai canoni dell’id quod plerumque accidit, come l’atto di telefonare, mandare una mail o entrare nel dibattito sorto su internet, è consistito piuttosto nel premunirsi di prove, sulla base delle quali poi avrebbero potuto querelare e chiedere i danni. Il ricorrente osserva che tale situazione è perdurata nel tempo, senza che le parti offese si fossero mai attivate per chiedere la rettifica o la rimozione dell’articolo, dal momento che la diffida scritta non è mai stata ricevuta alla redazione o alla sede legale dell’Osservatore Quotidiano.


2.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con specifico riferimento all’art. 603 c.p.p., nonché per omessa, mancante, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla abnorme quantificazione del danno, che poggia su fonti dichiarative delle parti offese e dati documentali inesistenti.


A tal proposito, si osserva che il giudice attinge a prove quasi esclusivamente dichiarative per addivenire ad una determinazione abnorme del danno prescindendo dalla effettiva prova di diverse circostanze concrete (così ad es. il fatto che i coniugi Vattiato-Maccauro abbiano dovuto cambiare casa a seguito dei fatti oggetto di procedimento non trova alcun riscontro nell’istruttoria svolta tale evento, riferito effettivamente dal Vattiato nella sua deposizione, viene tuttavia posto in relazione da quest’ultimo non alla pubblicazione dell’articolo, bensì alla situazione di impossibilità di prosecuzione della coabitazione nello stesso fabbricato dei Signori Mattioli-Capriotti, nei cui confronti il Vattiato asserisce di aver sporto già undici o dodici querele).
Quanto poi all’ulteriore pregiudizio derivante al Vattiato dal fatto che l’episodio sarebbe venuto a conoscenza dei suoi superiori e puntualmente trasfuso in una relazione di servizio, è necessario rilevare che il medesimo è stato collocato in pensione il 31.12.2013 e, pertanto, risulta difficile sostenere che i fatti per cui si è proceduto (datati 27.08.2013) abbiano avuto una effettiva incidenza ai fini della carriera del medesimo.


Il preteso nocumento è stato frutto esclusivo di una mera soggettiva deduzione della Corte d’Appello non suffragata da alcuna prova.
Al di là della clausola di stile che figura in motivazione, appare indubbio, quindi, che la Corte di appello abbia tratto gli elementi utili alla quantificazione del danno da fonti fondamentalmente dichiarative che, per la loro natura, avrebbero richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Infatti, ai sensi dei noti principi fissati dalla sentenza Dasgupta (SS. UU. n. 27620/2016, poi codificati dalla riforma Orlando), il Giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio.

                                                                                                       CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto contestato non costituisce reato.

1.1.Ed invero, nel caso di specie, se, da un lato, non può ritenersi mancante il requisito di verità della notizia ( cfr. Cass. n. 39503 del 2012 254789 – 01 che ne definisce con somma cura i limiti generali), riportando l’articolo in maniera corrispondente al vero che è stata sporta una denuncia avente ad oggetto i fatti descritti, né quello dell’interesse pubblico alla pubblicazione trattandosi di un piccolo centro in cui fatti del tipo di quelli indicati possono assumere rilievo sociale per la collettività, dall’altro, – si assume – risultando solo oggetto di una denuncia penale, l’episodio narrato andava prospettato in maniera diversa e con delle ulteriori puntualizzazioni in ordine al possibile contesto sottostante. Secondo la Corte di Appello la mancanza dì tali precisazioni, unitamente al modo fuorviante di esporre la notizia, avrebbe inciso irrimediabilmente sulla verità della stessa, avendo, in definitiva, tali circostanze assecondato l’idea che il fatto descritto fosse realmente accaduto, laddove esso era stato solo oggetto di denuncia penale, da inquadrarsi nell’ambito del complessivo contesto conflittuale sottostante. Secondo questo Collegio, invece, la pur parziale presentazione dei fatti, disgiunta da modalità rappresentative direttamente indirizzate a trasfigurarne la portata non può condurre all’affermazione di volontaria pubblicazione di una notizia falsa; risultando solo nell’incipit del titolo un passaggio in termini affermativi del fatto oggetto di denuncia, in mancanza di altri segni evidenziatori di una pari assertività espressiva, non si può affermare che l’articolista abbia inteso rappresentare in maniera perentoria il fatto pur essendo esso – in quella fase – solo frutto della prospettazione del denunciante.
Né si versa, dunque, nel caso di specie nell’ipotesi in cui, stante l’impossibilità per il giornalista di realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, il giornalista avrebbe dovuto astenersi dal pubblicare la notizia (così argomentandosi alla luce del condivisibile arresto di cui alla pronuncia Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018 Ud. (dep. 23/01/2019) Rv. 275259 – 01 ), dal momento che nella fattispecie in scrutinio lo specifico fatto in sé è stato rappresentato nella sua interezza e ciò che si lamenta omessa è la indicazione di ulteriori situazioni processuali a parti contrapposte, che di là della loro accessibilità o meno, costituiscono fatti, appunto, comunque ulteriori.

1.2. All’articolista, nel caso in esame, non può essere rimproverato dì essersi limitato a riportare i fatti di quella denuncia, non avendo egli, comunque, in alcun modo inciso sul contenuto della stessa con arbitrarie aggiunte o indebite insinuazioni. Egli nel riportare la notizia della denuncia dell’aggressione, ha posto in essere un comportamento che, sebbene non ineccepibile sotto il profilo della completezza dell’informazione, non appare indicativo di dolo; quelle che si assumono omesse sono in realtà circostanze non incidenti sulla verità della notizia – né sulla sua continenza – che rimane intatta sotto il profilo storico-fattuale dell’avvenuta denuncia del fatto descritto, quanto piuttosto su aspetti che avrebbero potuto certamente completare il quadro oggetto di divulgazione ma che in quanto tali, ovvero quali meri accessori non essenziali ai finì della definizione della verità riportata – che rimane quella della denuncia avente ad oggetto quel determinato fatto – , non costituiscono oggetto di quel dovere di accertamento pretendibile ex se dal giornalista (anche perché in quel dato momento storico ciò che rilevava, o poteva rilevare, era la notizia di quella denuncia, e ciò di là della non pacifica acquisibilità in quella fase degli ulteriori dati da parte del giornalista ); non potendosi esigere dal giornalista la ricostruzione dei fatti nel loro complesso – peraltro sub iudice laddove la notizia si limiti, in realtà, a riportare un determinato, singolo, accaduto – nel caso di specie la denuncia di un fatto – senza manipolazioni o aggiunta fuorviante ( tale non potendosi certamente considerare – a differenza di come ritenuto dalla Corte territoriale – la precisazione che l’aggressore era un poliziotto).

1.3.Le stesse modalità espositive dell’accaduto, essendo comunque questo facilmente collegabile alla premessa che trattavasi di fatti oggetto di querela e, quindi, non di condotte accertate, non si sono risolte in una cronaca suggestiva dell’episodio narrato tesa a fuorviare e catturare il lettore mediante artifizi o espedienti amplificativi, corrispondendo in ogni caso al vero che la persona denunciata era un poliziotto. D’altronde iI virgolettato adoperato dall’articolista e lo stesso uso del condizionale usato per sottolineare la non certezza di quanto descritto sono sintomatici dell’assenza di ogni intenzione manipolativa e lesiva.

1.4.Ed invero, in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la notizia pubblicata sia costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena nel caso in cui, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso, quale semplice testimone, animato da “dolus bonus” e da “ius narrandi”. Non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora “sub iudice”, se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la “notitia criminis”. Invero, l’ordinamento, imponendo l’obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa persegua la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione e non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate (Sez. 5, n. 12028 del 12/05/1999 – dep. 21/10/1999, Pinori G. ed altri, Rv. 21503801 ), ovvero come cassa di risonanza di esse (Sez. 5, n. 2842 del 27/01/1999, Rv. 212697 – 01).

Anzi, sotto certi aspetti, soprattutto rispetto a tipi di informazione fruibile in maniera immediata e veloce – come quella che viene diffusa on-line -,è ancor meno pretendibile un controllo capillare in ordine al contesto sottostante alla notizia, di talchè questa deve ritenersi legittimamente data ove rispecchi la verità, sia pure descritta nel suo minimum storico; che, anzi, è la stessa immediatezza della fruizione che dà ragione, per certi versi, dei suoi stessi limiti contenutivi, un po’ connaturali al sito di pubblicazione in cui tendenzialmente le notizie scorrono velocemente senza troppi dettagli ed il lettore difficilmente non ne è consapevole (e la stessa persona citata nell’articolo può a rigore esporre le proprie controdeduzioni ed effettuare delle precisazioni o rettifiche).

D’altronde va più in generale ricordato che, come già affermato da questa Corte, la cronaca giudiziaria può assumere tratti illeciti proprio allorquando non si limiti a diffondere la notizia – ad es. di un provvedimento giudiziario – in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale, ma utilizzi le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario o da atti oggetto di indagine per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive (Sez. 5, n. 54496 del 28/09/2018 – dep. 05/12/2018, C, Rv. 27416801 ), di talchè il rischio del superamento dei limiti potrebbe annidarsi proprio in caso di ampliamenti estemporanei che con la pretesa della completezza finiscano con il dare notizie non veritiere accostando fatti e affastellando vicende í cui esatti contorni solo le indagini o ancor meglio i processi sono deputati a chiarire.
2. S’impone pertanto l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

 P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 29/11/2019

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