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AVV. DI PIETRO, CASSAZIONE COMINCIA A NON APPLICARE NORME SUL CARCERE PER I GIORNALISTI

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Articolo pubblico su ossigeno.info

OSSIGENO – 2 ottobre 2010 – Il commento del coordinatore dell’Ufficio di Assistenza Legale Gratuita di Ossigeno alla sentenza del 22 settembre 2020 con cui la Suprema corte ha annullato la condanna di Gabriele Carchidi a 8 mesi 

Pochi giorni fa è giunta, attesissima, la notizia della decisione della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, la prima dopo l’Ordinanza interlocutoria della Corte Costituzionale del 9 giugno 2020, su un caso di pena detentiva (peraltro non sospesa) applicata dai Giudici di Merito a un giornalista. Leggi la notizia

Il caso è emblematico perché sul banco degli imputati non c’era una grande firma del giornalismo italiano, ma un giornalista – qualcuno avrebbe da ridire anche su questa basilare qualità – locale, molto spregiudicato, proclive all’uso di modalità espressive spesso sopra le righe.

La tipologia di questo caso – del primo caso – andato davanti alla Suprema Corte è un’autentica fortuna per coloro che attendevano di sapere quale sarebbe stata la presa di posizione della Cassazione.

Durante questo anno di incertezza giuridica in cui le norme sul carcere sono ancora formalmente vigenti ma in forte odore di incostituzionalità, era interessante osservare cosa avrebbero fatto i Giudici alla prima occasione.

Il fatto di aver “anticipato” la disapplicazione delle norme sul carcere per i giornalisti – norme che saranno finalmente incostituzionali (se il Legislatore non interverrà prima) dal 22 giugno 2021 – è un segnale di enorme importanza, soprattutto perché indica la direzione da seguire a tutti i Giudici italiani di Merito che dovranno decidere, durante questo anno, se infliggere o meno il carcere ai giornalisti imputanti nei loro procedimenti.

Estremamente interessante, quindi, la conclusione cui giunge la Corte in tema di regime transitorio, quando scrive che “aldilà della leale collaborazione istituzionale con il parlamento, nell’ambito della quale si colloca la pronunzia interlocutoria in discorso, è evidente che essa fornisce una traccia esegetica di grande rilievo, che non può essere trascurata nell’ottica di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del tema del trattamento sanzionatorio agitato dal ricorrente. Secondo la direttrice segnata dal quadro normativo e da quello giurisprudenziale evocato dalla Consulta, ed in attesa delle determinazioni del legislatore e di quelle, eventuali, della Consulta stessa, allo stato la scelta di applicare la pena detentiva non può che passare per la valutazione della portata delle condotte diffamatorie addebitate all’imputato; ciò allo scopo di apprezzarne – o meno – <<l’eccezionale gravità>>, così come delineata dai precedenti sopra riportati, in presenza della quale sarebbe consentita l’applicazione della pena detentiva”.

In questo senso possiamo affermare che le norme censurate, di fatto, sono già – di fatto – incostituzionali e il regime transitorio è ora interamente devoluto alla sensibilità dei singoli Giudici che dovranno tenere conto del fatto che le norme sanzionatorie detentive in materia di diffamazione sono ormai lettera morta e che le condanne a pena detentiva inflitte saranno da rivedere, come accaduto nel caso in commento, dove la Corte ha opportunamente annullato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello, per un nuovo esame, limitatamente al “trattamento sanzionatorio”.

Avv. Andrea Di Pietro

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