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Diffamazione: fissati dalla Cassazione importanti principi in tema di interviste e di libero esercizio del diritto di cronaca a fronte di notizie di possibile interesse pubblico.

querele temerarie

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Con una “storica” decisione la Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’eventuale responsabilità penale per diffamazione a carico del direttore e del giornalista autore del servizio se nel corso di un’intervista viene leso l’onore e la reputazione di terze persone. La quinta sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Gerardo Sabeone, con sentenza n. 29128 del 21 ottobre 2020, che va letta con particolare attenzione e che é scaricabile dal sito:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20201021/snpen@s50@a2020@n29128@tS.clean.pdf

 ha scisso, da un lato, la responsabilità penale della persona intervistata da quella del giornalista autore del servizio e, dall’altro, la responsabilità del giornalista autore dell’intervista da quella del suo direttore, ma ritenute dal giudice, caso per caso, di possibile interesse pubblico. 
I magistrati italiani dovranno in pratica applicare di volta in volta queste regole in caso di pubblicazione o di messa in onda su radio, tv e on-line di dichiarazioni pur lesive dell’altrui reputazione, ma tenendo sempre ben distinta e separata l’eventuale responsabilità dell’intervistato da quella dei giornalisti.I supremi giudici sono giunti a questa conclusione dopo aver analizzato a fondo la complessa e delicata problematica e riesaminato a 360 gradi non solo tutte le precedenti pronunzie emesse nel “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma, ma anche quelle della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale (tra cui la recente ordinanza n. 132 del 2020). Con quest’ultima decisione i giudici della Consulta hanno infatti riconosciuto la libertà di manifestazione del pensiero come diritto fondamentale «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione», nonché vera e propria «pietra angolare dell’ordine democratico» e «cardine di democrazia nell’ordinamento generale».

A  loro parere la libertà di stampa «assume un’importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico, nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo “diritto all’informazione” dei cittadini: un diritto quest’ultimo “qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale”, ed é caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti.

Non v’è dubbio pertanto che l’attività giornalistica meriti di essere “salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta” che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere».Applicando questi principi la Cassazione, nonostante il contrario parere del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, ha annullato – anche perché ormai caduta irrevocabilmente in prescrizione per il decorso del tempo – la condanna che era stata inflitta due anni fa in sede penale per diffamazione dalla Corte d’Appello di Brescia sia ad Arturo Celletti, autore nel 2009 di un’intervista all’immobiliarista Danilo Coppola (considerato il più pettinato dei “furbetti del quartierino” e accusato di bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, appropriazione indebita e falso ideologico), sia alla giornalista calabrese Maria Latella, all’epoca direttrice di “Anna”, settimanale femminile della Rcs, perché ritenuta responsabile di omesso controllo.

Essi erano stati infatti denunciati per violazione della legge sulla stampa del 1948 e dell’art. 595 del codice penale dal magistrato della Procura della Repubblica di Roma Giuseppe Cascini, che aveva condotto le indagini e sostenuto l’accusa proprio nel procedimento penale a carico del Coppola, per il clamoroso crack del suo Gruppo per circa 300 milioni di euro. Il dottor Cascini, napoletano, classe 1965, era poi divenuto Presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati) e nel 2017 procuratore aggiunto di Roma. La posizione di entrambi i giornalisti si é così conclusa in sede penale.Viceversa in sede civile Arturo Celletti e Maria Latella saranno di nuovo processati in 2° grado assieme a Luca Dini, all’epoca direttore della rivista “Vanity Fair”, edito da Condé Nast, e a Maria Mianiti, autrice di un’analoga intervista a Coppola. 

La Corte d’appello civile dovrà, però,riesaminare l’intero incartamento ed applicare i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte. Per quanto riguarda, infine, l’ex immobiliarista Danilo Coppola la sua condanna per diffamazione é divenuta definitiva perché la sua intervista rilasciata ad “Anna” e a “Vanity Fair” é stata giudicata lesiva dell’onore e della reputazione nei confronti del giudice Cascini. 

Pierluigi Franz  

LA SENTENZA

Cassazione 5^ sezione penale sentenza n. 29128 del 21 ottobre 2020 (Presidente Gerardo Sabeone, relatore Luca Pistorelli) 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20201021/snpen@s50@a2020@n29128@tS.clean.pdf

                                                      SENTENZA 

sui ricorsi proposti da:  

Coppola Danilo, nato a Roma, il 25/5/1967;  

Mianiti Maria, nata a Parma, il 31/3/1958;  

Celletti Arturo, nato a Roma, il 26/1/1964;  

Dini Luca, nato a Vado, il 22/4/1965;  

Latella Maria Antonia, nata a Reggio Calabria, il 13/6/1957  

avverso la sentenza del 13/11/2018 della Corte d’appello di Brescia;  

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;  

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;  

udito per la parte civile l’avv. Dario Piccioni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; 

uditi per gli imputati l’avv. Mario Geraci e Luca Del Favero, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi presentati nell’interesse dei rispettivi assistiti.  

                                                  RITENUTO IN FATTO  

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di Coppola Luigi e Celletti Arturo per il reato di diffamazione a mezzo stampa e Latella Maria Antonia per quello di omesso controllo di cui all’art. 57 c.p. In parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell’appello della parte civile, la Corte ha condannato ai soli effetti civili Mianiti Maria per il reato di diffamazione e Dini Luca per quello di omesso controllo ex art. 57 c.p., che in primo grado erano stati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato.  

La vicenda riguarda due interviste rilasciate dal Coppola al Celletti ed alla Mianiti, i quali riportavano in articoli pubblicati, rispettivamente, sui periodici “Anna” e “Vanity Fair” le sue dichiarazioni, ritenute lesive dell’onore e della reputazione di Cascini Giuseppe, il magistrato della Procura della Repubblica di Roma che aveva condotto le indagini e sostenuto l’accusa nel procedimento a carico del Coppola per bancarotta fraudolenta e per altri reati.  

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.  

2.1 Il ricorso proposto nell’interesse del Coppola articola tre motivi.  

2.1.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del dolo del reato di diffamazione ed al denegato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, anche putativa. Con riguardo al primo profilo si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato la particolare situazione psicologica in cui versava il Coppola al momento in cui rilasciò le interviste incriminate, reduce da una lunga carcerazione cautelare che ne aveva significativamente minato la salute pisco-fisica. Quanto alla scriminante parimenti, nel valutare la continenza dei toni utilizzati dal Coppola, i giudici del merito avrebbero decontestualizzato le sue dichiarazioni e comunque non considerato la veridicità dei fatti denunziati nel corso delle interviste, nonché il fatto che, per le accuse che lo avevano portato in carcere, l’imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, era stato invece successivamente e definitivamente assolto nel giudizio d’appello. La Corte avrebbe poi omesso di motivare sulla configurabilità dell’esimente putativa, anche tenuto conto del riconoscimento generalizzato della funzione della critica giudiziaria.  

2.1.2 Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunziati in merito all’irrogazione della pena detentiva anziché di quella pecuniaria, alla denegata revisione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata aggravante ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Nonostante secondo l’orientamento della Corte EDU e dell’oramai consolidata giurisprudenza di legittimità la pena detentiva, nel caso di reati di mera opinione, debba essere applicata solo laddove ricorrano circostanze eccezionali, la Corte ne avrebbe confermato l’irrogazione in maniera sostanzialmente ingiustificata, facendo apodittico riferimento alla gravità dei fatti imputati ed all’intensità del dolo. Analogamente, secondo il ricorrente, immotivata sarebbe la conferma dell’esito del giudizio di bilanciamento e il mancato riconoscimento, ai sensi del quinto comma dell’art. 597 c.p.p., dei benefici di legge.  

2.1.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la natura meramente apparente della motivazione con la quale il giudice dell’appello ha ritenuto la congruità della provvisionale liquidata in primo grado in favore della parte civile.  

2.2 Il ricorso proposto congiuntamente da Celletti, Latella, Mianiti e Dini con unico atto a firma del comune difensore articola due motivi.  

2.2.1 Con il primo si deducono erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al denegato riconoscimento in favore dei giornalisti dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. ed alla conseguente insussistenza dei reati contestati ai direttori responsabili delle due testate. In proposito i ricorrenti lamentano anzitutto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell’assoluzione del Coppola, intervenuta successivamente al rilascio delle interviste incriminate, per i fatti oggetto delle sue critiche. Sotto altro profilo denunziano il travisamento di risultanze processuali, evidenziando come la sentenza impugnata rimproveri agli imputati di non aver tenuto conto dell’intervenuta condanna in sede civile del Coppola per le analoghe dichiarazioni rilasciate ad una emittente televisiva. Peraltro, si osserva, tale intervista risale a ben cinque anni prima dei fatti per cui si procede, mentre l’evocata condanna è invero intervenuta, come documentato nel corso dell’istruttoria dibattimentale, solo successivamente alla pubblicazione degli articoli oggetto di contestazione. Non solo, è vero che la Mianiti ha chiesto conto al Coppola di tale intervista, ma non già per rilanciarne il contenuto, bensì per ottenere da quest’ultimo un commento sul fatto, posto che egli per renderla era evaso dagli arresti domiciliari.  

2.2.2 Sotto altro profilo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata lamentando che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità dei giornalisti sulla mancata presa di distanza dal contenuto delle interviste, illegittimamente ritenuto sintomo di adesione allo stesso. Ai fini della configurabilità dell’invocata esimente, però, all’intervistatore non è certo imposto di censurare le dichiarazioni dell’intervistato, ma soltanto di registrarle e di non provocarle in maniera suggestiva. Ed in tal senso i giudici del merito non avrebbero valutato il tenore asettico delle domande poste dagli imputati nelle due diverse occasioni. Inoltre la Corte, nello svalutare il tentativo della Mianiti di ottenere una replica da parte della persona offesa prima di pubblicare la sua intervista, del tutto illogicamente ed apoditticamente lo avrebbe ritenuto finto e strumentale, nonché implicitamente sintomatico dell’intenzione della giornalista di avvallare le accuse lanciate dall’intervistato.  

2.2.3 Infine, quanto all’interesse pubblico alla divulgazione delle dichiarazioni rilasciate dal Coppola, la Corte, non potendo negare la rilevanza pubblica della persona offesa, avrebbe illogicamente svalutato quella dell’imputato, che invece era all’epoca personaggio di rilievo nelle vicende economiche nazionali. In tal senso la sentenza avrebbe disatteso il consolidato principio giurisprudenziale per cui alla rilevanza pubblica dell’intervistato consegue che l’interesse pubblico alla divulgazione delle sue dichiarazioni risiede nel fatto stesso che questi le abbia rilasciate, non potendosi pretendere che il giornalista rinunzi a pubblicarle perchè non verificate o verificabili ovvero provveda addirittura a censurarle nel loro contenuto riconoscibilmente offensivo.  

2.2.4 Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge conseguente al difetto assoluto di motivazione in merito alla configurabilità dell’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca, profilo pure devoluto al giudice dell’appello con il gravame proposto nell’interesse del Celletti e della Latella, ricordandosi in proposito come anche al mero dubbio sulla sussistenza di una causa di giustificazione consegue il proscioglimento dell’imputato.  

3. Con memoria trasmessa il 31 agosto 2020 il difensore degli imputati Celletti, Latella, Mianiti e Dini ha ribadito i motivi di ricorso ulteriormente argomentandoli. 4. Con memoria depositata il 1° settembre 2020 il difensore della parte civile ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati Latella e Dini in quanto non oggetto di specifica impugnazione i capi della sentenza d’appello relativi ai reati loro ascritti.  

                                            CONSIDERATO IN DIRITTO  

1. Il ricorso del Coppola è inammissibile.  

1.1 Manifestamente infondate e generiche sono anzitutto le censure proposte con il primo motivo. Il ricorso invero non contesta la natura oggettivamente diffamatoria delle dichiarazioni rilasciate alle due testate ed in particolare non contesta, non solo la natura intrinsecamente lesiva della reputazione della persona offesa dei giudizi espressi e dei fatti narrati dall’imputato, ma nemmeno le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in merito alla accertata falsità di alcuni di questi ultimi. Non è dunque chiaro a che titolo il ricorrente invochi il mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica giudiziaria, posto che per lo stesso – essendo egli la fonte delle informazioni rivelatasi non vere veicolate attraverso le interviste incriminate – certamente non valgono i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità della scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca in riferimento alla posizione del giornalista che riporti notizie risultate successivamente false. Non di meno la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato sulle ragioni che portano ad escludere l’invocata scriminante, anche nella sua forma putativa, e ad escludere la rilevanza delle circostanze evocate dalla difesa; motivazione con la quale sostanzialmente il ricorso non si è confrontato risultando in proposito generico. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all’altro punto della decisione attinto con il motivo in esame e cioè quello relativo alla sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Come già ricordato la contestazione mossa al Coppola si fonda anzitutto sulla riscontrata falsità di alcuni dei fatti narrati ai giornalisti che lo intervistavano, della quale egli era consapevole (non essendo stato adombrato in questa sede o nel giudizio di merito che l’imputato fosse caduto in errore in proposito) e che ciononostante ha voluto pervicacemente e ripetutamente divulgare. Gli elementi circostanziali addotti dalla difesa e che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente trascurato, dunque, non hanno nulla a che fare con tale profilo, pertinendo al più alla valutazione sulla continenza delle espressioni usate ai fini della sussistenza della scriminante di cui si è detto in precedenza e che, come pure illustrato, la Corte ha comunque motivatamente escluso.  

Quanto infine alla postuma assoluzione del Coppola, non è dato comprendere in che termini tale evento avrebbe dovuto rilevare, essendo intervenuto, per l’appunto, ben dopo il rilascio delle interviste incriminate, nonché di quelle per cui l’imputato è stato già condannato sia in sede civile che penale.  

1.2 Inammissibili sono infine anche le censure proposte con i residui motivi. Quanto al tipo di sanzione irrogato è appena il caso di ricordare come la giurisprudenza sovranazionale evocata nel ricorso riguardi esclusivamente la posizione del giornalista che diffonde notizie oggettivamente diffamatorie, giacchè – come di recente ricordato anche da Corte Cost. n. 132 del 2020 – è proprio la particolare funzione riconosciuta alla libertà di stampa nel complesso equilibrio su cui si fonda lo stato democratico a giustificare la convinzione che l’applicazione di pene detentive allo stesso a causa dell’esercizio del suo dovere di informare costituisca una violazione dell’art. 10 CEDU.  

Peraltro, anche qualora volessero generalizzarsi tali principi a tutte le ipotesi di manifestazione della libertà di pensiero, rimane il fatto che la stessa giurisprudenza europea invocata dal ricorrente prevede che in casi eccezionali l’irrogazione della pena detentiva possa essere accettabile, nell’ottica di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. Ma proprio sull’eccezionalità della responsabilità del Coppola la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente argomentato, ancora una volta senza che la motivazione resa sul punto abbi\trovato specifica confutazione da parte del ricorrente. Nel resto le censure proposte con il secondo motivo si risolvono nella mera sollecitazione di questa Corte ad una rivisitazione del merito della decisione impugnata in riferimento agli altri aspetti del trattamento sanzionatorio; rivisitazione che è ovviamente preclusa al giudice di legittimità, posto che quello di merito ha motivato le proprie scelte sanzionatorie.  

Quanto infine ai benefici di legge, non solo deve osservarsi come in realtà, quanto alla concedibilità di questi ultimi nel caso concreto, dal complesso della motivazione della sentenza nella parte relativa all’imputato ben si ricavano le ragioni per cui la Corte ha escluso l’opzione, ma deve comunque ricordarsi come non possa eccepirsi in sede di legittimità l’immotivata omessa attivazione dei poteri officiosi di cui al quinto comma dell’art. 597 c.p.p.  

Quanto infine al terzo motivo per evidenziare la sua inammissibilità è sufficiente richiamare l’insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (ex multis Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).  

2. Venendo agli altri ricorsi, è anzitutto infondata l’obiezione proposta con la memoria della parte civile in merito alla presunta inammissibilità di quelli proposti nell’interesse dei direttori delle testate che hanno pubblicato gli articoli diffamatori, atteso che anche nel loro interesse legittimamente sono stati impugnati i capi relativi ai fatti contestati ai giornalisti, la cui effettiva sussistenza e rilevanza penale costituisce necessario presupposto della loro responsabilità per omesso controllo ai sensi dell’art. 57 c.p. (Sez. 5, n. 22850 del 29/04/2019, Rossi, Rv. 275556).  

Colgono invece nel segno alcune delle censure proposte con il primo motivo dei suddetti ricorsi in merito alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., in conseguenza del fatto che il Celletti e la Mianiti, nel pubblicare le dichiarazioni rilasciate dal Coppola, avrebbero esercitato il loro diritto di cronaca, costituendo le due interviste di per sé una notizia di interesse pubblico.  

2.1 Come recentemente ricordato dal giudice delle leggi nella già citata ordinanza n. 132 del 2020, nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero – diritto fondamentale riconosciuto come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (Corte Cost. sentenza n. 11 del 1968), vera e propria «pietra angolare dell’ordine democratico» (Corte Cost. sentenza n. 84 del 1969) e «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (Corte Cost. sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, Corte Cost. sentenza n. 206 del 2019) – la libertà di stampa «assume un’importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico (sentenza n. 1 del 1981), nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo “diritto all’informazione” dei cittadini: un diritto quest’ultimo “qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale”, e “caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie […] in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti (sentenza n. 112 del 1993, richiamata dalla sentenza n. 155 del 2002)” (sentenza n. 206 del 2019).  

Non v’è dubbio pertanto che l’attività giornalistica meriti di essere “salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta” (sentenza n. 172 del 1972) che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere».  

2.2 I principi affermati dal giudice delle leggi in riferimento all’art. 21 Cost. risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelli ricavati dall’art. 10 CEDU dalla Corte di Strasburgo, che da tempo si è pronunziata sulla centralità del ruolo assunto nello sviluppo di una società democratica dalla libera stampa, riconoscendo a quest’ultima il dovere e il diritto di informare il pubblico su tutte le questioni di interesse generale (v. ex multis Corte EDU De Haes e Gijsels c. Belgio del 24/02/1997). 

Il giudice sovranazionale ha peraltro avuto modo di pronunziarsi specificamente anche sul tema della responsabilità dell’intervistatore, sottolineando che sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale e sarebbe ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri (v. Corte EDU Novaya Gazeta e Milashina c. Russia, del 3/10/2017 e Corte EDU Jersild c. Danimarca del 23/09/1994). La Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare altresì come esigere in maniera generale che i giornalisti si discostino sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare terze persone, provocarle o offenderne l’onore non si concilia con il ruolo attribuito alla stampa di informare su fatti o opinioni e idee in corso in un determinato momento (v. Corte EDU Thoma c. Lussemburgo del 29/03/2001 e Corte EDU Magosso e Brindani c. Italia del 16/01/2020).  

2.3 In materia di diffamazione a mezzo stampa, il tema della responsabilità dell’intervistatore per le dichiarazioni lesive dell’altrui reputazione rese dall’intervistato è stato oggetto di ampia elaborazione anche nella giurisprudenza di legittimità, che, a seguito di un percorso evolutivo, è giunta in tempi recenti ad affermare che il giornalista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine – tali da renderlo dissimulato coautore – e sempre che l’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019, dep. 2020, p.c. in proc. Tiengo, Rv. 279203).  

Tale approdo affonda invero le sue radici nei principi affermati da Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651, la quale, pur ribadendo che la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite, ha, con felice intuizione, inteso precisare come la stessa condotta risulti scriminata qualora il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca.  

Nella successiva elaborazione di tali principi, si è altresì precisato, però, come l’esimente spetti all’intervistatore non solo quando vi è l’interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell’intervistato in relazione alla sua autorevolezza (o) notorietà, ma anche quando sia il soggetto offeso dall’intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia (Sez. 5, n. 28502 del 11/04/2013, Fregni e altri, Rv. 256935).  

Più in generale è stato efficacemente evidenziato come l’intervistatore che abbia conservato una posizione di terzietà nei confronti dell’intervistato non risponda delle dichiarazioni, oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista da un personaggio pubblico ai danni di altri soggetti pure con ruolo pubblico, quando vi sia l’interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell’intervistato in relazione alla sua notorietà, giacché, in tal caso, la dichiarazione di quest’ultimo crea di per sé la notizia, che merita di essere pubblicata perché soddisfa l’interesse della collettività all’informazione indirettamente protetto dall’art. 21 Cost., indipendentemente dalla sua veridicità e dalla continenza delle espressioni utilizzate; non potendo per altro verso il giornalista esercitare in tal caso il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione (Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Casciari, Rv. 266255).  

2.4 Se dunque di norma, perché possa ritenersi il suo comportamento scriminato ai sensi dell’art. 51 c.p., il giornalista, nel riportare in un articolo di stampa anche solo testualmente le dichiarazioni raccolte nel corso di un’intervista, è tenuto prima della loro pubblicazione a verificare, nei limiti in cui ciò sia esigibile nei suoi confronti, la veridicità dei fatti riferitigli dall’intervistato, può oramai ritenersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la tutela della reputazione della persona offesa nei confronti della stampa appare recessiva laddove l’interesse del pubblico ad essere informato è costituito proprio dal fatto che un particolare soggetto abbia reso quelle dichiarazioni. In tali casi ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca nei confronti del giornalista, l’interesse pubblico alla loro divulgazione prevale sulla continenza e veridicità delle dichiarazioni riportate, giacchè a risultare vera deve essere l’intervista e ad essere continente la forma in cui viene proposta al pubblico e non già il suo contenuto.  

Conseguentemente il giornalista risponderà solo degli eventuali commenti o precisazioni apportate a quanto riferito dall’intervistato ovvero, qualora ciò non venga riportato testualmente, della sintesi o parafrasi autonomamente compiuta o, ancora, nel caso in cui dalla suggestività delle domande o da altri indici e dal contesto possa ritenersi che l’autore dell’articolo non si sia limitato a ricevere le dichiarazioni dell’intervistato, ma ne sia in qualche modo l’occulto coautore.  

Né può obiettarsi che in tal modo si finisca per attribuire un ingiustificato privilegio a determinate categorie di soggetti, garantendo loro una sorta di incondizionato “diritto di tribuna”, nonché, altrettanto ingiustificatamente, per annullare in tali casi il diritto della persona lesa a vedere tutelata la propria reputazione. Ed infatti il bilanciamento tra il diritto di quest’ultima e l’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata viene comunque garantito attraverso la punizione dell’intervistato, il cui accesso ai media è conseguenza di quella posizione oggettiva che ricopre nella società e che costituisce il presupposto proprio di quell’interesse del pubblico ad essere informato in grado di giustificare la condotta dell’intervistatore.  

2.5 E’ chiaro, a questo punto, che l’attenzione non può che concentrarsi su quali siano le condizioni soggettive dell’intervistato in grado di legittimare comunque la pubblicazione delle sue dichiarazioni.  

In proposito le citate Sezioni Unite (Galiero) si sono limitate a formulare meri esempi, senza alcuna pretesa di esaurire l’orizzonte delle situazioni valutabili ai fini che qui interessano, ribadendo invece come solo il rilievo della posizione ricoperta dal personaggio intervistato e l’interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero costituisca la misura della valutazione sulla legittimità della condotta del giornalista, qualora effettivamente questa si esaurisca nel riportare fedelmente tale pensiero.  

Principi questi che la successiva elaborazione – come già accennato – ha consentito di raffinare proprio in ragione di quella casistica le cui peculiarità lo stesso Supremo Collegio aveva già additato come inevitabile parametro di valutazione, di volta in volta, della loro attitudine espansiva. Ed in tal senso ciò che nell’evoluzione più recente emerge con forza da tale elaborazione è come, perché sussista l’interesse alla pubblicazione dell’intervista, la notorietà dell’intervistato non necessariamente debba essere intesa come sinonimo di sua autorevolezza a priori – quasi che la giustificazione del giornalista discenda da una sorta di inganno in cui la statura professionale, istituzionale o morale del suo interlocutore lo abbia fatto cadere in merito quantomeno all’affidabilità delle sue dichiarazioni – né possa prescindere dalla notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto delle propalazioni, anche in relazione alle quali deve essere misurata la “qualifica” del propalante.  

Si tratta, com’è evidente, di una valutazione complessa e da effettuare in concreto, sottraendosi a schematizzazioni aprioristiche di carattere tipologico, come del resto già avevano intuito le Sezioni Unite (che infatti riconoscono espressamente come il profilo sfugga alla sintesi racchiusa in «astratte formule giuridiche») e che pertanto è sindacabile in questa sede solo nei limiti in cui non si rifletta ma una motivazione logica e completa.  

3. La sentenza impugnata, pur richiamando la sentenza Galiero, ne interpreta lo sviluppo argomentativo in maniera eccessivamente riduttiva, finendo per deformarne i principi fino a tradirne la ratio ed il senso e giungendo a far coincidere necessariamente il requisito della notorietà dell’intervistato con quello di una sua indiscussa ed aprioristica “autorevolezza”, che, come si è detto, costituisce un approccio eccessivamente schematico e fuorviante al tema in esame, giacchè in tal modo si perde di vista il fondamento stesso della legittimazione del giornalista e cioè l’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata su determinati accadimenti.  

Tale impostazione si riflette poi sul percorso giustificativo della Corte territoriale, teso a sminuire il rilievo della posizione sociale (espressione che deve essere intesa in senso lato) attribuibile al Coppola attraverso giudizi assertivi sostenuti da annotazioni al limite del folcloristico e dell’eticizzante (come, ad esempio, quelle relative alle presunte frequentazioni “salottiere” dell’imputato), che aggirano però quello che doveva essere l’oggetto principale della valutazione sul punto e cioè se questi fosse stato o meno protagonista di una vicenda economico-finanziaria di rilievo e notorietà tali da riflettersi sul significato per l’opinione pubblica di quella giudiziaria che ne è scaturita, facendo insorgere nella stessa opinione pubblica un oggettivo interesse ad essere informata sul suo pensiero e sull’eventuale denuncia di abusi di cui sarebbe stato destinatario.  

Non di meno meramente apodittiche sono le annotazioni – peraltro frammentarie – dispiegate per negare la “neutralità” degli intervistatori, risultando le stesse sostanzialmente ispirate ad una presunta capziosità nella selezione delle domande poste al Coppola, senza che però vengano effettivamente spiegate le ragioni oggettive in grado di giustificare un tale giudizio. Peraltro dalle stesse sentenze di merito emerge come per l’intervista rilasciata dallo stesso Coppola in passato ad una emittente televisiva mentre era agli arresti domiciliari questi ancora non era stato condannato in sede civile in riferimento ai suoi contenuti, mentre la rievocazione di tale episodio semmai dimostra come l’intervistatore non voleva essere compiacente verso l’intervistato. 

4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso del Coppola consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 3.100, oltre accessori di legge.  

L’accoglimento del primo motivo degli altri ricorsi – cui consegue l’assorbimento del secondo – comporta anzitutto la necessità di rilevare come nel frattempo si sia compiuto il termine di prescrizione relativo ai reati contestati rispettivamente al Celletti ed alla Latella, gli unici due imputati nei confronti dei quali il procedimento è proseguito in questa sede anche agli effetti penali. Pertanto, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei suddetti imputati per la ragione illustrata.  

Quanto alla condanna degli stessi, nonché del Mianiti e del Dini agli effetti civili, alla luce dei vizi riscontrati la sentenza deve invece essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.  

                                                         P.Q.M.  

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di Celletti Arturo e Latella Maria Antonia per essere i reati rispettivamente ascritti estinti per prescrizione.  

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di Celletti, Latella, Dini Luca e Mianiti Maria con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.  

Dichiara inammissibile il ricorso di Coppola Danilo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 3.100, oltre accessori di legge. 

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