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Cambia la comunicazione delle procure: i rischi per il giornalismo

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Con la scusa dell’entrata in vigore della norma che prevede il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (decreto legislativo 188 dell’8 novembre) il Procuratore capo di Latina dispone che i giornalisti non possano più avere informazioni se non autorizzate da lui o, in assenza, dall’aggiunto.


Una indicazione precisa a fornire notizie che i magistrati e le forze dell’ordine ritengono rilevanti, con comunicati ufficiali o conferenze stampa.
Di fatto i cronisti di nera e giudiziaria della provincia di Latina non potranno più avere accesso alle fonti, se non in presenza della “concessione” del Procuratore capo.
Giova ricordare che la presunzione d’innocenza, il rispetto dei minori, quello degli indagati e via discorrendo – indicati nella nota inviata agli uffici giudiziari e ai vertici delle forze di polizia – sono nel Dna dei giornalisti, i quali sono tenuti a rispettare il proprio codice deontologico e in tanti anni non hanno mai creato un problema alla Procura della Repubblica.


La disposizione, inoltre, arriva mentre l’Associazione Stampa Romana porta avanti – non da oggi – un’attività di reciproca collaborazione con le Procure del Lazio che ha portato, in passato, alla firma di un protocollo d’intesa con quella di Viterbo. Solo la pandemia ha impedito che si potesse giungere ad analoga iniziativa con gli altri uffici giudiziari.
Vogliamo ricordare che il diritto dei cittadini a essere informati passa per il ruolo, insostituibile, dei giornalisti i quali continueranno a cercare e diffondere notizie come hanno sempre fatto. Che facciamo, per esempio, su un incidente mortale o un giovane investito da un treno, come accaduto di recente, aspettiamo il comunicato o il via libera della Procura? Ricordiamo a noi stessi che è la Costituzione a impedire che la stampa sia soggetta a qualsivoglia autorizzazione.


Se la nota del Procuratore intende impedirci di farlo o porre “paletti”, sia chiaro che il lavoro dei colleghi non si fermerà. Al contempo lo invitiamo a un incontro per affrontare, insieme, i punti previsti dal protocollo già operativo a Viterbo con ottimi risultati.

Giovanni Del Giaccio coordinatore macro area ASR Libertà di informare

Lazzaro Pappagallo Segretario ASR


E’ entrato in vigore ieri un importante provvedimento di grande impatto per la deontologia dei giornalisti – e soprattutto per i cronisti giudiziari che rischiano di essere imbavagliati senza poter più fornire ai cittadini una compiuta informazione, come prescrive l’art. 21 della Costituzione (che stranamente non è stato, però, richiamato nelle premesse come, peraltro, gli articoli 13 e 27 della Carta repubblicana) – e per l’opinione pubblica in quanto disciplina l’informazione e le conferenze stampa nelle Procure della Repubblica, il rafforzamento della presunzione d’innocenza che tutti i pubblici ministeri del nostro Paese dovranno rispettare alla lettera e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

E’ quindi destinato a far discutere dentro e fuori il Parlamento e la normativa italiana si adegua così alle disposizioni della direttiva n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e chiunque potrà segnalare al ministero della Giustizia possibili violazioni della nuova normativa.

Si tratta deldecreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, pubblicato nel Supplemento n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 e scaricabile dal sito

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-29&atto.codiceRedazionale=21G00199&elenco30giorni=true

Da alcuni parlamentari e giuristi è stato già definito di portata “storica”, ma è stato anche criticato per i riflessi negativi sulla libertà di stampa perché sembra in controtendenza rispetto alle «Linee-guida» sulla comunicazione approvate dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura l’11 luglio 2018. 

Di notevole rilievo per la stampa sono soprattutto gli articoli 2, 3 e 4. In particolare è ora vietato alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole una persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna passato in giudicato. Infine sia una persona sottoposta a indagini, sia un imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Fanno, tuttavia, eccezione a questa norna gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

Pierluigi Franz

Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana


Qui di seguito si riporta il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 integrato con le norme precedentemente in vigore che tutti i giornalisti devono conoscere per evitare possibili gravi sanzioni:

 Art. 1 

 Oggetto.

 1. Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

 Art. 2 

 Dichiarazioni di autorità’ pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale. 

1. E’ fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

 2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa. 

 3. Quando ritiene fondata la richiesta, l’autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all’interessato. 

 4. L’autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. 

 5. Quando l’istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l’interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4. 

Art. 3 

 Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106. 

 1. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano»; 

 b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e’ stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»;

 c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:  «3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.

 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.». 

 2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all’articolo 5,». 

Per effetto di queste importanti modifiche introdotte nell’art. 3 è quindi attualmente in vigore questa normativa:

 A – Il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d) , della L. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2006, n. 66, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 5. (Rapporti con gli organi di informazione). 

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione , esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano . 

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 

2 -bis . La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. 

3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. 

3 -bis . Nei casi di cui al comma 2 -bis , il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 -bis e 3. 

3 -ter . Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3 -bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.».

B- Il testo dell’articolo 6 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 6. (Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello). 

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.». 

Art. 4  Modifiche al codice di procedura penale. 

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l’articolo 115, è inserito il seguente:  «Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza). 

– 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento. 

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo. 

4. Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4.»;

b) all’articolo 314, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»; 

c) all’articolo 329, comma 2, dopo le parole «Quando è», è inserita la seguente: «strettamente»;

d) all’articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  «1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele di cui al comma 1. E’ comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.».

Per effetto di queste importanti modifiche introdotte nell’art. 4 è quindi attualmente in vigore questa normativa:

A- Il testo dell’articolo 115 del codice di procedura penale così recita: «Art. 115. (Violazione del divieto di pubblicazione).  

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.».

B- Il testo dell’articolo 314 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 314. (Presupposti e modalità della decisione). 

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo. 

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere. 

4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. 

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.».

C- Il testo dell’articolo 329 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 329. (Obbligo del segreto). 

1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.». 

D- Il testo dell’articolo 474 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 474. (Assistenza dell’imputato all’udienza)

1. L’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. 

1 -bis . Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento».

Art. 5  Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici. 

1. Alla rilevazione, all’analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all’articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia.  2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all’esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 629-bis del codice di procedura penale.

 Art. 6 

Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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