Il professionista che adotta un bambino ha diritto di fruire dell’indennità genitoriale in sostituzione della madre anche se è un lavoratore autonomo e non un dipendente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10282 del 27 aprile 2018 che richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005, che ha dichiarato illegittime le norme che causano disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e subordinati.
Stiamo parlando del diritto all’indennità di maternità riconosciuto dal d.lgs. 151/2001, che può essere fruiti alternativamente da uno dei due genitori.
Con la sentenza n. 385/2005, la Corte Costituzionale si era pronunciata sul mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo, libero professionista, a fruire dell’indennità in luogo della madre, rispetto alla analoga situazione del lavoratore dipendente, ritenendolo un atto discriminatorio e rilevando l’ingiustificata disparità di trattamento tra subordinati ed esercenti la libera professione e dunque l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001.
Sulla base di tale pronuncia, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso di Cassa Forense che aveva negato l’indennità di maternità chiesta dal padre avvocato, in sostituzione della madre, a seguito dell’adozione di un bambino brasiliano, accogliendo la domanda con la quale il professionista chiedeva la condanna della propria Cassa al pagamento di una somma pari a quasi 5mila euro.
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I giudici supremi hanno chiarito inoltre che il fine degli istituti nati a salvaguardia della maternità, come appunto l’indennità di genitorialità, non deve essere inteso come esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino:
Che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità.
Questo soprattutto nei casi di adozione: non riconoscere al padre lavoratore autonomo l’indennità significherebbe ostacolare la presenza di entrambe le figure genitoriali, negando al bambino la possibilità di una completa assistenza nella delicata fase del suo inserimento nella nuova famiglia.
Fonte: www.pmi.it