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Cronisti romani: chiesti chiarimenti urgenti sul rinnovo Odg

ordine dei giornalisti

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SCR: Chiesti chiarimenti urgenti al Ministro della Giustizia su tutta una serie di problematiche riguardanti le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e di quello degli altri 19 Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, nonché di quello nazionale (tutti vigilati dal ministero della Giustizia) originariamente fissate in prima convocazione per domenica 27 settembre 2020.  

Mittente:          

dott. Pierluigi Roesler Franz in qualità di giornalista professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio (tessera n. 67827) e di Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana (Sindacato unitario dei giornalisti del Lazio fondato nel 1877), tutti iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, con sede in piazza della Torretta 36 – 00186 Roma  

Lettera aperta inviata via PEC       

Roma, 13 settembre 2020         

OggettoIl Scr chiede chiarimenti urgenti su tutta una serie di problematiche riguardanti le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e di quello degli altri 19 Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, nonché di quello nazionale (tutti vigilati dal ministero della Giustizia) originariamente fissate in prima convocazione per domenica 27 settembre 2020.  

S.E.         

On.le Avv. Alfonso Bonafede         

Ministro della Giustizia         

e p.c.         

Dott. Giovanni Mimmo  

Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia   

Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini professionali a Albi        

Dott. Carlo Verna         

Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti         

Dott. Paolo Tripaldi     

Segretario del Sindacato Cronisti Romani     

Signor Ministro,        

lo scrivente, in qualità di giornalista professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio (tessera n. 67827) e di Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana (Sindacato unitario dei giornalisti del Lazio fondato nel 1877), tutti iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, si scusa preliminarmente per il disturbo, ma nel clima di una proficua, fattiva e leale collaborazione che dovrebbe sempre contraddistinguere i rapporti tra la società civile e le Istituzioni della Repubblica, richiamandosi alla meritoria delibera “Amici Curiae” adottata dalla Presidente della Corte Costituzionale prof. Marta Cartabia  l’8 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020, si permette di chiedere chiarimenti urgenti sul delicato e importante problema giuridico che sta a cuore a molti cronisti delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e di quello degli altri 19 Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, nonché di quello nazionale (tutti vigilati dal ministero della Giustizia) originariamente fissate in prima convocazione per domenica 27 settembre 2020.  

Ciò al fine di evitare possibili ricorsi alla magistratura con impugnazione dei risultati elettorali.         

                                                         PREMESSO  

-che il Consiglio Nazionale dei Giornalisti si è insediato in data 25 ottobre 2017 e che quindi, in virtù dell’art. 16 del DPR 4 febbraio 1965, n. 115, è in scadenza in data 25 ottobre 2020;  

-che, con determina presidenziale n. 134 del 22 giugno 2020, sono state dunque fissate dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti le date di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e di quello degli altri 19 Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti, nonché di quello nazionale (tutti vigilati dal ministero della Giustizia) per le date del 27 settembre 2020 in prima convocazione, 4 e 5 ottobre in seconda e 11 e 12 ottobre di ballottaggio;  

-che nel Lazio nel 1° turno di effettiva votazione vengono consegnate agli elettori professionisti due schede in bianco su cui esprimere in una 6 preferenze per l’Ordine Regionale + 2 sindaci e nell’altra 11 preferenze per l’Ordine Nazionale, mentre agli elettori pubblicisti due schede in bianco su cui esprimere in una 3 preferenze per l’Ordine Regionale + 1 sindaco e nell’altra 5 preferenze per l’Ordine Nazionale;  

-che nell’ottobre 2017 nell’unico seggio esistente nel Lazio aperto a Roma del Circolo di Montecitorio per le 8 ore complessive indicate dalla legge del 1963 suddivise in due giornate (domenica e lunedì) – come previsto anche nel 2020 – votarono nel 1° turno n. 1.382 professionisti e 879 pubblicisti, mentre nel 2° turno di ballottaggio n. 1.639 professionisti e 524 pubblicisti;  

-che nel 2017 soprattutto per il voto dei professionisti si registrò un notevole assembramento dovuto appunto non solo alle poche ore di votazione in un unico luogo, ma soprattutto per il tempo necessario a ciascun elettore per scrivere il nome e cognome dei 19 candidati prescelti;  

-che il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, coerentemente con il primo periodo dell’art 16, comma 5, della Legge 69/1963, ha rimesso in data 18 settembre 2019 al Ministero della Giustizia il “Regolamento per l’elezione di due consiglieri nazionali in rappresentanza delle minoranze linguistiche”;
-che il Ministero non ha dato seguito tempestivamente, tanto che il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno sollecitare una risposta con nota in data 22 aprile 2020, e quindi nuovamente con nota del 10 giugno 2020;  

-che, successivamente, nel luglio 2020, il Ministero della Giustizia ha specificato che “il regolamento in esame potrebbe avere il parere favorevole soltanto se venisse riformato integralmente … raccogliendo le indicazioni sopra offerte”, senza altro specificare nel merito;  

-che, pertanto, il Consiglio Nazionale, non è rimasto indifferente a tale indicazione e aveva dato seguito al messaggio, richiedendo al Ministero con nota del 28 luglio 2020 –“di precisare quali siano i criteri e le modalità con cui debbano svolgersi le elezioni delle minoranze…”.-che, tuttavia, il Ministero della Giustizia ha risposto due settimane dopo con una nota in cui si limita a rappresentare – con nota assolutamente ermetica – le precedenti indicazioni già fornite;  

che recentemente si è appreso che tre Consigli dell’Ordine Regionali (Campania, Lombardia e Piemonte), i quali rappresentano, però, il 42% circa dei giornalisti elettori italiani complessivi aventi diritto al voto, a seguito del periodo emergenziale e delle gravi limitazioni imposte dalle varie Autorità per contrastare il COVID19, non hanno proceduto a fissare le medesime date per il rinnovo delle cariche dei Consigli Regionali e l’attuazione dei relativi adempimenti;  

                                             SI CHIEDE DI CONOSCERE 

1-Perché il Ministero della Giustizia abbia tardato addirittura circa 10 mesi prima di rispondere alla prima nota del Consiglio Nazionale dei Giornalisti del 18 settembre 2019 con cui veniva trasmesso il “Regolamento per l’elezione di due consiglieri nazionali in rappresentanza delle minoranze linguistiche”.  

2- Se il termine perentorio entro cui l’Ordine dei Giornalisti del Lazio doveva inviare ai suoi iscritti ESCLUSIVAMENTE tramite PEC, telefax o posta prioritaria (vedere art. 4 legge n. 69 del 1963) l’avviso di convocazione delle elezioni nel Lazio è definitivamente scaduto sabato 12 settembre 2020, 15° giorno prima della 1^ convocazione alle urne del 27 settembre 2020.  

3- Se è valida oppure no, come è stato annunciato sul suo sito, l’eventuale convocazione da parte dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio tramite raccomandata postale in violazione dell’art. 4 della legge n. 69 del 1963.   

4- Se in caso affermativo, gli amministratori dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ente pubblico, possono essere chiamati a rispondere di sperpero di denaro pubblico per l’alto costo delle raccomandate postali eventualmente spedite nel Lazio (terza regione italiana per numero di giornalisti iscritti) rispetto alla PEC o al basso costo della posta prioritaria.  

5- Se, invece, la convocazione tramite raccomandata da parte degli amministratori dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ente pubblico, fosse ritenuta invalida quali provvedimenti intende adottare codesto Ministero per una nuova convocazione alle urne nel Lazio.  

6- Se è inoltre ugualmente valida l’eventuale convocazione alle urne da parte dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio tramite posta prioritaria anche nei confronti di quegli iscritti che abbiano, invece, ricevuto tre mesi fa per PEC la convocazione nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per l’assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo 2019 dell’Ordine regionale del Lazio. Peraltro l’invio tramite posta prioritaria potrebbe incidere in tal caso sui costi delle elezioni per l’Ordine del Lazio, mentra l’invio tramite PEC sarebbe stato a costo zero. 

7- Se possono comunque svolgersi le elezioni nel Lazio indipendentemente dalle elezioni in Lombardia, Campania e Piemonte, tenendo conto che sono rispettivamente la 1^, 2^ e 4^ Regione italiana con il maggior numero di giornalisti iscritti, ma soprattutto che non verrebbero eletti contestualmente alle altre 17 Regioni (Lazio compresa) i nuovi consiglieri nazionali professionisti e pubblicisti in rappresentanza di queste tre Regioni.  

8- Se possano svolgersi le elezioni del 1° turno nel Lazio – come avvenuto nell’ottobre 2017 – nell’unico seggio esistente che verrebbe aperto a Roma al Circolo di Montecitorio per 8 ore complessive indicate dalla legge del 1963 suddivise in due giornate (3 ore domenica 4 ottobre e 5 ore lunedì 5 ottobre 2020), tenendo conto che tre anni fa votarono nel 1° turno ben 1.382 professionisti e si registrò un notevole assembramento dovuto appunto non solo alle poche ore di votazione e per di più in un unico luogo, ma soprattutto per il tempo necessario a ciascun elettore per scrivere su due distinte schede in bianco il nome e cognome di tutti i 19 candidati prescelti.
Pertanto, con rammarico, non si può condividere quanto riportato dal dottor Giovanni Mimmo, Direttore Generale degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini professionali a Albi del Ministero della Giustizia, nella sua lettera del 9-11 settembre 2020 prot. 0141521.U, inviata ai Presidenti dei tre Ordini dei Giornalisti della Lombardia, Campania e Piemonte e per conoscenza al Presidente nazionale Carlo Verna, che “Allo stato attuale il numero dei contagi e l’assenza di misure interdittive di tipo normativo consente di formulare un giudizio prognostico favorevole sulla possibilità della regolare tenuta, sia pure con le dovute accortezze, delle operazioni elettorali. Conferma se ne trae, peraltro, dal fatto che sono state riaperte, sia pure con le opportune misure di sicurezza, la maggior parte delle attività economiche e socio-culturali, che l’intero Paese sta per essere chiamato alle urne per la consultazione referendaria e che si terranno a breve anche le elezioni amministrative in numerosi ambiti regionali”.        

Infatti nella lettera non si tiene affatto conto che per le elezioni del 1° turno nel Lazio dei vertici dell’Ordine regionale e dei consiglieri nazionali professionisti:  

– non vi è il voto elettronico come per l’INPGI (Istituto  Nazionale  di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, già  riconosciuto  con Regio  Decreto 25 marzo 1926, n. 838,  fondazione dotata  di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile,  ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509), vigilato dai ministeri del Lavoro e del MEF, e per il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, vigilato dalla COVIP;   

-vi sono 2 schede in bianco su cui l’elettore del Lazio deve indicare complessivamente le generalità complete di ben 19 candidati;     

-vi sono per legge (art. 6 legge n. 69 del 1963) solo 8 ore di votazione come 57 anni fa quando il numero dei giornalisti era largamente inferiore;  

-molti giornalisti elettori aventi diritto al voto hanno ora un’età avanzata ed avrebbero serie difficoltà a votare in locale chiuso in presenza di possibile assembramento;  

-gli stessi problemi segnalati per il Lazio varrebbero ovviamente anche per la Lombardia dove gli elettori dovrebbero indicare sulle schede ben 20 nominativi di candidati, cioé uno in più del Lazio;  

-il Governo ha prorogato le misure di salvaguardia per l’emergenza Covid-19 al 7 ottobre prossimo, cioè ad una data successiva al 4 e 5 ottobre quando si dovrebbe votare per il 1° turno nel Lazio.  

In conclusione non appaiono pertinenti i riferimenti alle prossime elezioni regionali italiane e alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre dove si dovrà esprimere in pochi secondi sì o no perché l’elezione per i vertici del CNOG e degli Ordini regionali dei giornalisti rappresentano un “UNICUM” nel nostro Paese, essendo disciplinata da norme ormai antiquate e del tutto diverse per le quali sarebbe, anzi, urgente un intervento del Governo e/o del Parlamento con un apposito decreto-legge o con una nuova legge aggiornata rispetto a quella ormai vetusta del 1963. E’ presumibile quindi che, come in passato, si formino lunghe file di giornalisti senza il necessario distanziamento nell’unico seggio allestito a Roma e a Milano prima che ciascun elettore possa esercitare il suo diritto di voto.   

9- Se in questa situazione di incertezza sullo svolgimento delle elezioni contemporaneamente in tutta Italia é legittima l’assenza di preventive candidature di colleghi, come avviene da molti anni all’INPGI, perchè per l’Ordine dei Giornalisti ci si può candidare anche all’ultimo minuto. Quanto alla candidatura specifica per il Consiglio nazionale l’ art. 16 della legge n. 69 del 1963 integrato nel 2017 prevede che i candidati devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Ma la norma é estremamente criptica e si presta a più interpretazioni. Tre anni fa ad elezione avvenuta il Ministero della Giustizia bocciò la nomina a consiglieri nazionali in rappresentanza del Lazio dei giornalisti professionisti Andrea Garibaldi e Marco Mele perché pur iscritti all’INPGI 1, ma titolari di pensione diretta, erano privi di contributi all’INPGI 2. 

Tuttavia manca tuttora una circolare esplicativa del Ministero della Giustizia su cosa si deve intendere per posizione attiva INPGI 2 per chi é già pensionato INPGI 1. In particolare c’é chi sostiene che basti essere iscritto all’INPGI 2 anche senza aver versato alcun contributo, ma c’é anche chi sostiene che non basti essere iscritto all’INPGI 2, ma accorra anche aver versato almeno un predeterminato numero di contributi. Solo così si potrebbe essere equiparati ad una posizione attiva. Quest’ultima interpretazione sembrerebbe la più corretta e si allineerebbe per analogia all’art. 8, quarto comma, dello Statuto INPGI, approvato dai Ministeri vigilanti del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze con decreto del 13 settembre 2007 che stabilisce: “Ai fini delle elezioni dei membri del Comitato amministratore di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera c), hanno diritto al voto gli iscritti i quali al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni risultino accreditati di almeno un anno di contribuzione; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data risultino accreditati di almeno cinque anni di contributi interamente versati alla Gestione previdenziale Separata, ivi compresi quelli versati per periodi di inattività professionale”.  

In conclusione, sarebbe quindi opportuno ed auspicabile trovare tra tutte le parti con buon senso, saggezza ed equità un giusto equilibrio per giungere ad una soluzione che nel pieno rispetto della Costituzione garantisca il pieno contemperamento dei contrapposti interessi e che eviti ogni possibile discriminazione, rifissando nuove date per svolgere nel più breve tempo possibile in tutta Italia le elezioni per l’Ordine dei giornalisti.           

Infine, per quanto riguarda la legittimazione del Sindacato Cronisti Romani a formulare proposte di modifica delle attuali regole e prassi ci si richiama al punto 2.4 del “ritenuto in fatto” dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 132 del 26 giugno 2020, cliccare su     

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=132 , nonché alla Petizione n. 604 presentata al Senato nella XVIII Legislatura, annunciata a palazzo Madama nella seduta n. 231 del 18 giugno 2020 ed assegnata in pari data alla 2ª Commissione permanente Giustizia con cui il sottoscritto nella qualità di Presidente del S.C.R. ha chiesto modifiche al disegno di legge A.S. 812 del senatore Giacomo Caliendo (diffamazione a mezzo stampa), in particolare in merito alle sanzioni pecuniarie sostitutive del carcere e in materia di prescrizione, cliccare su http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40563.htm        


La ringrazio molto della Sua cortese attenzione e in attesa di un Suo riscontro, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

Mi è gradita l’occasione per inviarLe i miei più cordiali, deferenti e rispettosi saluti.        


Con la massima osservanza

Pierluigi Roesler Franz         

Presidente del Sindacato Cronisti Romani presso l’Associazione Stampa Romana  

NOTA 1



STATUTO DEL SCR – SINDACATO CRONISTI ROMANI con le modifiche varate dall’assemblea straordinaria dei soci il 12 dicembre 2003


https://www.sindacatocronisti.it/SCR/index.php/statuto

Art 1 – E’ costituito il Sindacato cronisti romani con sede in Roma. Possono farne parte i giornalisti professionali iscritti all’INPGI e all’Associazione regionale di stampa, che svolgono in via continuativa l’attività giornalistica con almeno sei mesi di servizio ininterrotto per la cronaca e che prestano la loro opera presso i quotidiani locali, o i quotidiani pubblicati in altra città ma con pagine locali, o nelle agenzie quotidiane di stampa, e nelle emittenti radiotelevisive e nei mezzi di comunicazione multimediale, i quali attendono alle redazioni di cronaca.

Art 2 – Il Sindacato cronisti romani ha i seguenti scopi: difendere la libertà di stampa e il diritto all’informazione, tutelare gli interessi morali e materiali dei cronisti, promuovere la preparazione professionale degli iscritti e svolgere attività culturale adeguata alla dignità e al prestigio della categoria; assicurare la presenza dei cronisti nelle sedi qualificate e in tutti i momenti importanti della vita cittadina; mantenere i rapporti con gli enti amministrativi, politici e sindacali.


NOTA 2


STATUTO DELL’ASR – ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, MODIFICATO DALL’ VIII CONGRESSO

http://stamparomana.it/statuto/


COSTITUZIONE E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 1

1. L’Associazione Stampa Romana, con sede in Roma – continuatrice dell’Associazione della Stampa periodica italiana – è il sindacato unitario dei giornalisti che svolgono la professione a termini di legge e che risiedono o che svolgono la propria attività nel Lazio.

2. Devono essere iscritti nell’elenco dei “giornalisti professionali” quanti svolgano o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere – o, se pensionati, abbiano svolto – la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l’iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

3. Devono essere iscritti nell’elenco dei “giornalisti collaboratori” quanti svolgano attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.

4. L’iscrizione all’Associazione Stampa Romana è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

5. Aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), il sindacato unitario dei giornalisti italiani, della quale costituisce l’articolazione territoriale per il Lazio, e fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della Fnsi, tranne per quanto è regolato dal presente Statuto.


Art. 2

È compito dell’Associazione Stampa Romana, che si configura come associazione senza fini di lucro:

– difendere la libertà di informazione e il diritto dei cittadini al pluralismo, alla completezza e all’autonomia dalle fonti informative;

– difendere e tutelare la dignità della professione e del lavoro dei giornalisti, rivendicando la pluralità degli organi di informazione, la centralità delle redazioni e la titolarità del giornalista al libero accesso a tutte le fonti di notizie, secondo il dettato costituzionale e le esigenze della professione;

– favorire e rivendicare il diritto dei giornalisti a intervenire e partecipare, nelle rispettive aziende editoriali, alle decisioni per la formazione collegiale della testata, per la definizione dei rapporti con la proprietà, per la elaborazione ed il controllo dei dati che attengono alla comunicazione di notizie, per la piena indipendenza dal potere pubblico e dal potere privato;

– rivendicare in tutte le imprese per l’informazione e negli uffici stampa di enti pubblici e privati l’applicazione di leggi, contratti e ordinamenti che regolano l’esercizio dell’attività professionale anche aggiornando e valorizzando le funzioni dell’attività giornalistica, studiando e promuovendo nuove figure professionali e favorendo i necessari adeguamenti e adempimenti per il riconoscimento e l’accesso pieno e garantito alla professione giornalistica;

– garantire la tutela sindacale e gli interessi morali e materiali dei giornalisti e promuovere il benessere degli iscritti in attività, disoccupati, pensionati e delle loro famiglie;

– difendere e tutelare la trasparenza dell’informazione e la dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l’applicazione di un corretto rapporto tra pubblicità e informazione e per il rispetto delle incompatibilità deontologiche;

– promuovere una concreta attuazione del patto di solidarietà nei confronti di disoccupati, pensionati e precari anche con l’istituzione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione;

– perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti anche attraverso la Commissione per le pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/1992;

– favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi dell’Associazione;

– organizzare gruppi di lavoro con particolare attenzione alla formazione e alla informazione dei quadri sindacali e dei Comitati di Redazione per i quali, periodicamente, potranno anche essere organizzati appositi seminari;

– creare un apposito “coordinamento” con tutti gli organismi territoriali di categoria e i settori interessati all’erogazione dei servizi, per il raggiungimento della massima efficienza e trasparenza: Ordine, Inpgi, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

    

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