Roma, 2 ottobre 2015 – Art. 1 Il comitato di redazione e il fiduciario è eletto dal corpo redazionale. Hanno diritto di voto gli articoli l , 2, 12, 35, 36 e gli articoli 3 con contratto non inferiore a sei mesi. Se presenti in numero superiore a 5 (cinque) i contrattualizzati con contratti di
collaborazione coordinata continuativa (CO. CO. CO.) eleggeranno un loro rappresentante che affiancherà il Cdr o il fiduciario, previsto dal CNLG per le materie inerenti i collaboratori.
Art.2 Le assemblee redazionali sono convocate dal Cdr o dal fiduciario.
Il Cdr o il fiduciario è tenuto a convocare l´assemblea di redazione anche su richiesta motivata, con indicazione dell´ordine del giorno, di almeno un terzo del corpo redazionale.
Nelle aziende con più testate la richiesta di convocazione di assemblea generale deve essere sottoscritta da almeno un quinto del corpo redazionale.
Art. 3 Le assemblee richieste dai membri della redazione, secondo quanto stabilito al punto 2, devono essere convocate dal Cdr o dal fiduciario entro 5 giorni dalla richiesta motivata. Trascorso tale periodo, i probiviri dell´Associazione regionale
convocano l´assemblea su richiesta degli interessati.
Le assemblee ordinarie devono essere convocate con almeno 48 ore di preavviso. Quelle straordinarie possono essere convocate d’urgenza.
Art. 4 Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se presenti la metà più uno dei redattori e praticanti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Se all´ordine del giorno c´è il voto di fiducia al Cdr o al fiduciario devono essere composte sempre dalla metà più uno degli aventi diritto. In caso di redazioni distaccata queste devono avere sempre la possibilità di essere informate adeguatamente con pubblicazione dell’odg oltre che della data e ora di convocazione dell´assemblea.
Art. 5 Il Cdr, o il Fiduciario, devono convocare l´assemblea di redazione alla scadenza del proprio mandato. L´assemblea nomina un
comitato elettorale e fissa la data delle elezioni che devono avvenire entro 15 giorni.
Art 6 Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, sotto la responsabilità del Comitato elettorale, su scheda controfirmata. E´ ammesso il voto telefonico o per posta elettronica con comunicazione riservata, se richiesta, al Comitato elettorale. In contemporanea verrà scelto il responsabile della sicurezza, previsto dal CNLG
Art. 7 Il Cdr o il fiduciario resta in carica per due anni. In caso di decadenza di un membro del Cdr subentra il primo dei non eletti altrimenti si procede all´elezione suppletiva.