Cerca
Close this search box.

La proposta contrattuale di Stampa Romana

Condividi questo articolo:

PROPOSTA ASR PER IL RNNOVO DEL CONTRATTO

Siamo di fronte ad una crisi drammatica ed estesa dell´editoria. Negli ultimi cinque anni il settore ha perso poco meno del 20% degli articoli 1. La crisi è stata trasversale e diffusa: ha colpito grandi e piccole testate, agenzie di stampa, la piccola editoria radiotelevisiva. Si è salvata la grande editoria radiotelevisiva, comprimendo però costi e qualità del lavoro. Sul settore si è abbattuta la tempesta perfetta: il crollo del pil ha tagliato i ricavi della pubblicità. Questo è avvenuto nel momento in cui cambiava il sistema produttivo con il digitale. Al crollo e al cambiamento nel valore economico della produzione si è aggiunto un costante calo del valore sociale del nostro ruolo, a partire dalla sua credibilità.
Il rinnovo del contratto può essere uno snodo fondamentale per rinnovare il patto della produzione tra tutti gli attori in campo nel mondo della comunicazione.
Per farlo è necessario avere coraggio. La ricetta degli editori, a partire dalla piattaforma contrattuale appena presentata, è, nel migliore dei casi, poco più che ragionieristica, nel peggiore, punta alla destrutturazione della categoria. E´ molto più semplice e ovvio incidere sulle voci della busta paga – festivi, superfestivi, riposi, tredicesime, scatti – che ripensare e riorganizzare il prodotto in filiere più semplici e più funzionali, quindi meno costose e più utili per i cittadini/lettori/spettatori. Anche il sindacato non e´ esente da responsabilità – il modello contrattuale è fermo per impianto e scrittura “complicata” a trent´anni fa, alla carta stampata e non tiene conto, tra le altre cose, di radio e tv. E´ per questo che riteniamo fondamentale giungere ad un nuovo patto con gli editori per riscrivere un quadro di certezze chiare e solide senza giocare al ribasso.
Vale la pena sottolineare che gran parte delle grandi aziende editoriali, protagoniste del tavolo Fieg, hanno conti in attivo: Repubblica/L´Espresso, Cairo, Mondadori. Persino Monrif e Caltagirone iniziano a macinare utili. Solo Rcs si trova in gravi difficoltà per investimenti sbagliati, che prescindono dal valore aggiunto di Corriere e Gazzetta.
Il contributo della proposta contrattuale dell´Associazione Stampa Romana è rivolto ai colleghi, alle redazioni, alle altre Associazioni, alla Federazione Nazionale della Stampa. E´ un passaggio necessario e da condividere tutti insieme nella consapevolezza che si gioca una partita decisiva per il nostro futuro. Serve la mobilitazione di tutti, non escludendo il conflitto con gli editori e cercando sponde con l´opinione pubblica e con il mondo politico e sociale per rimettere al centro il valore democratico e costituzionale dell´informazione.
La nostra proposta è un contributo articolato che affronta una serie di partite. Tiene conto della crescita fondamentale dell´occupazione con le proposte sui collaboratori e sul loro ingresso nel contratto, difende posti di lavoro e salari dei dipendenti, spinge per la creazione di un albo degli editori, utile anche per le sovvenzioni pubbliche, crea un fondo antiquerele per i non subordinati, articola le redazioni in modo “social”, riequilibra i poteri del direttore e quelli dei comitati di redazione in un gioco di pesi e contrappesi, lavora sulla formazione continua per saldare le fratture generazionali, sfrutta le reti che consentono il lavoro in remoto senza riduzione di stipendio e mansioni, concilia tempi di lavoro e di vita, chiede un intervento del governo su leggi che scontano rughe profonde come la 416, da riscrivere nei criteri per la maturazione dei diritti e per non affossare l´Inpgi. Allega alle riforme nel contratto un fondamentale ordine del giorno sul lavoro autonomo per provare a dare risposte articolate ai due terzi dei colleghi che non lavorano sotto il cappello e la giurisdizione dell´articolo 1. Il tentativo della nostra proposta è quello di ricucire le fratture operate all’interno della categoria dal doppio regime di diritti del lavoro innescati dal jobs act.

OCCUPAZIONE
L’obiettivo, decisivo, di aumentare l´occupazione e garantire una adeguata copertura previdenziale va perseguito allargando la base contributiva regolarizzando figure professionali esistenti e pensando alle figure professionali nuove.
Nel primo caso, esistono già migliaia di collaboratori che svolgono l´attività redazionale a tempo pieno e che solo una concezione al massimo ribasso tiene fuori dalle redazioni. Ci sono, poi, figure professionali da raggiungere nel mondo del web, del videogiornalismo, etc. Tutto questo non può avvenire se non si inverte la tendenza in atto rendendo più oneroso per la parte datoriale il lavoro autonomo e a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato.
Inoltre deve essere semplificata la pletora delle tipologie di contratti “precari” per renderne più controllabile l´uso e prevenirne l´abuso.
Serve, infine, una nuova definizione dell´attività degli uffici stampa delineandone uno “statuto giornalistico” in modo da inserire nella base contributiva della categoria anche questi profili professionali.
Per ottenere questi risultati va riscritto l´articolo 1, introdotto un nuovo articolo, il 2bis, rivisto l´articolo 3, rimodulato l´equo compenso e ridefinito/soppresso l´utilizzo dei cococo.
Riscrittura articolo 1
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività, e gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa.
La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Nel lavoro giornalistico comunemente inteso sulla base della giurisprudenza e definito dalla legge 69/63 vanno compresi i profili e l´attività di grafica giornalistica, di foto-cine-operatore, di architettura digitale, di gestione e mediazione con i social network (social journalist), di data journalist e di responsabile comunicazione e uffici stampa.
La FNSI e la FIEG e altre organizzazioni rappresentative dell´editoria si impegnano alla creazione di un apposito Albo dell´editoria, in cui sono istituiti i criteri per esercitare l´attività editoriale in Italia. Gli iscritti all´Albo saranno gli unici titolari delle sovvenzioni pubbliche dirette e indirette (prepensionamenti, stati di crisi, solidarietà)
Il prodotto del lavoro giornalistico, su carta, web e altri supporti, reca sempre la firma dell´autore.
Articolo 2 attuale: integrazione sul compenso
La retribuzione non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto e basata su minimo base (50% retribuzione ex articolo 1) maggiorata con scaglioni in base al numero di articoli realizzati e/o commissionati e con maggiorazioni riferite al lavoro festivo, domenicale o notturno.
Nuovo articolo 2 bis
Premessa:
L´introduzione dell´articolo 2 Bis è contestuale all´abolizione, tramite specifico accordo tra Fnsi e Fieg del contratto Cococo per il lavoro giornalistico
N.B. In alternativa a questa proposta, radicale, c´è quella di fissare un tetto congruo per poter utilizzare, Co.co.co, Partite Iva e Cessione diritti, solo in caso di redditi superiori a (30 mila euro annui?).
Il presente articolo si applica ai collaboratori con continuità di prestazione, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, cartacei e/o web, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa. Dovrà prevedere
a) una descrizione dettagliata e specifica dell’opera o servizio richiesto dal committente;
b) la data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell’opera o del servizio;
c) il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l’IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
d) i tempi e le modalità di pagamento;
e) i termini di preavviso e le causali di recesso.
f) associare ad un eventuale termine del contratto la descrizione e la conseguente sussistenza di causali oggettive e preesistenti che ne legittimino l’apposizione.
g) è escluso per questi colleghi il lavoro di desk, impaginazione e controllo di pezzi redazionali.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste continuità di prestazione allorquando il collaboratore , pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative della testata.
Il collaboratore ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione e al numero mensile delle collaborazioni.
Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima (Inpgi, casagit) non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto basata su minimo base (40% retribuzione ex articolo 1) maggiorata con scaglioni in base al numero di articoli realizzati e/o commissionati (definire le tabelle sapendo che si tratta di maggiorazioni e non di compensi complessivi)
Articolo 3
In deroga alla normativa attuale i contratti a termine, della durata complessiva di 36 mesi , possono prevedere al massimo 2 rinnovi, a eccezione di sostituzioni maternità-malattia, sostituzioni ferie.
Articolo 12
Va prevista anche per gli articoli 12 l´individuazione di fisso minimo mensile parametrato alla retribuzione minima dell´articolo 1 e di una parte variabile calcolata sul numero delle collaborazioni e/o sulle giornate effettive di lavoro per produrre il servizio, il reportage, il video ecc.
Revisione dell´equo compenso
La recente Sentenza del Tar del Lazio, che annulla la delibera della Commissione governativa di attuazione dell´equo compenso giornalistico per i non dipendenti, sollecita la stessa Commissione a riesaminare e riapprovare la delibera. All´interno del contratto vanno ridefinite le condizioni per un equo compenso che sia tale. L’equo compenso deve essere commisurato e non costare di meno della retribuzione lorda del dipendente. L’unità di misura del compenso è la giornata di lavoro.
Il valore minimo del servizio giornalistico è di (80 euro??) al netto di trattenute fiscali e contributive. Il valore minimo di una notizia è di (50 euro??) e dovrà rispettare l’articolo 36 della Costituzione.

FORMAZIONE paradigma di QUALITA´
In una logica di miglioramento e di recupero della qualità della professione e dunque dei contenuti da offrire al lettore e´ centrale la formazione professionale. Quanto stabilito dall´ultimo contratto (art.45) sotto il capitolo “aggiornamento culturale professionale” non è sufficiente. Le norme si sono dimostrate generiche, non al passo con la continua evoluzione del nostro settore. Anche la eccessiva discrezionalità delle regole ha fatto si´ che solo in rari casi fossero applicate. Riteniamo perciò indispensabile oggi arrivare ad una FORMAZIONE PERMANENTE E OBBLIGATORIA inerente ai nostri strumenti di lavoro. Tale formazione deve includere anche i giornalisti disoccupati per facilitare il loro reinserimento nel mondo del lavoro, alla luce dei nuovi profili professionali inseriti nel contratto.
In quest´ottica riteniamo necessario modificare l´art. 4 del precedente contratto prevedendo l´obbligo (e non la facoltà) per la Commissione nazionale paritetica di verificare l´andamento del mercato del lavoro giornalistico.
1) La Formazione professionale e´ obbligatoria. Ogni anno (entro dicembre dell´anno precedente) le aziende dovranno obbligatoriamente comunicare ai cdr quali sono gli ambiti individuati per la formazione in base all´evolversi del settore. I cdr dovranno vagliare e approvare con eventuali integrazioni la proposta aziendale.
2) il costo della formazione e´ a carico dell´editore e dovrà svolgersi all´interno dell´orario di lavoro, dato che e´ da considerarsi parte integrante di esso, o con permessi retribuiti; dovrà svolgersi secondo un calendario dettagliato e fissato, redazione per reazione, redattore per redattore.
3) dovrà essere creato un Ente bilaterale di formazione tra editori e sindacato. Nei bilanci aziendali dovrà essere prevista ogni anno la voce di finanziamento dell’Ente; la formazione così concepita non si sovrappone con quella prevista dagli ordini professionali, non la sostituisce, ma ha vita autonoma.
ORARIO DI LAVORO E REMUNERAZIONE DEL LAVORO
L´orario attuale delle 36 ore settimanali non e´ rispettato in nessuna redazione e l´utilizzo dello straordinario e´ fuori limite. Proponiamo di rivedere la ripartizione e l´organizzazione del lavoro per giungere ad una riduzione dell´orario di lavoro che sia compatibile con la riorganizzazione dovuta alla integrazione tra carta stampata e web e con le frequenti richieste degli editori di avere una copertura informativa su un arco più ampio della giornata attraverso la turnazione.
Proponiamo inoltre che nelle aziende, in particolare in quelle in crisi, sia adottato un sistema perequativo che riguardi tutte le retribuzioni ripristinando un criterio di proporzionalità (max 5/6 a 1) tra la retribuzione più alta (presidente, Ad, Dg, Dr) e quelle più basse (redattore ordinario). Allo stesso modo nelle aziende che utilizzano i contratti di solidarietà, questi vanno applicati a carico delle retribuzioni più alte e a vantaggio di quelle più basse.
TELELAVORO
Nell´ottica di una riorganizzazione del lavoro, basato sulla centralità delle redazioni, la flessibilità non deve essere penalizzante ma va rivista come risorsa per il dipendente ma anche per l´editore.
1) il ricorso al telelavoro dovrà avvenire esclusivamente su base volontaria, non potrà riguardare più del 20% degli articoli 1 della testata e di ciascuna sede distaccata. Ogni anno andranno verificate le singole situazioni con il consenso dell’interessato e il parere dei Cdr.
2) prevedere l´ obbligo di rientro in redazione almeno una volta a settimana, da concordare preliminarmente con il direttore. Retribuzione, copertura Inail e diritti sindacali devono rimanere invariati rispetto agli altri lavoratori. I giorni di rientro andranno prestabiliti in fase di accordo preliminare per ridurre la discrezionalità dell´azienda o del direttore che potrebbero esercitare pressioni indebite sul singolo collega.
Si ricorda che questi temi, insieme a riposi, orari, controlli, privacy, sicurezza e infortuni sul lavoro, sono regolamentati dal disegno di legge collegato al ddl stabilità all´esame del Parlamento e non devono ledere l’articolo 21 della Costituzione e la riservatezza delle fonti.
PART TIME
Attualmente il tema è normato dall´art.3 del contratto che noi riteniamo debba essere integrato, in particolar modo sui criteri di flessibilità del lavoro supplementare che – per evitare usi impropri – dovrebbero delineare con maggior precisione le esigenze organizzative e produttive.
L’opzione potrebbe riguardare colleghi che abbiano superato i 60 anni d’età prevedendo la diminuzione dell’orario di lavoro e della remunerazione. Il meccanismo si attiva esclusivamente su base volontaria e regolato da accordi sindacali. Un meccanismo che si potrebbe pensare di introdurre per evitare l’uscita forzosa dei colleghi “anziani” dalle redazioni e al tempo stesso per favorire l’occupazione giovanile: in pratica lavori al 60% o al 40% dell’orario, ti si riduce la retribuzione ma non la pensione futura. Si può anche legare un meccanismo di questo genere ad accordi di aziende che godono di contributi pubblici per favorire l’occupazione: il passaggio di ogni giornalista al part time dovrà realizzarsi con un saldo tra uscite e entrate attivo per l´occupazione e la previdenza.. Ci sono ipotesi analoghe allo studio anche nell’attuale dibattito parlamentare sulla legge di stabilità: nel caso dei giornalisti occorre grande attenzione a evitare un aggravio di costi sull’Istituto di previdenza, quindi un eventuale ricorso alla contribuzione figurativa per compensare la riduzione di orario e di retribuzione nell’ultima fase di carriera potrebbe essere previsto solo in caso di copertura totale da parte dello Stato.

SCATTI DI ANZIANITA´
La nostra proposta e´ quella di una prevalente concentrazione temporale fino al ventesimo anno di carriera. Successivamente si stabilizzano.
POTERI DEL DIRETTORE – MODIFICA DELL´ART.6
Nell´ottica di una “democrazia aperta” e ribadendo che il direttore E´ PARTE INTEGRANTE DEL CORPO REDAZIONALE, proponiamo di
1) prevedere – ogni due anni – un voto di fiducia con il quale la redazione si esprimerà sull´operato del direttore e sull´applicazione del piano editoriale. Il voto dovrà essere segreto e vincolante: se sfiduciato il direttore dovrà lasciare l´incarico.
2) rendere i pareri di CDR e assemblea dei redattori più determinanti, per esempio su eventuali demansionamenti decisi dal direttore.
3) il direttore può essere scelto attraverso un bando pubblico e l´esame del curriculum, rendendo la redazione partecipe della scelta. I giornalisti potrebbero proporre una rosa di candidati, all´interno della quale la proprietà dovrà scegliere oppure potrebbe essere la proprietà a compiere una prima selezione e la redazione esprimere la propria preferenza.
I CDR
Sempre nell´ottica di una maggiore “democrazia aperta” riteniamo che il ruolo dei comitati di redazione debba essere rafforzato con compiti di controllo dell´operato della direzione e dell´azienda.
1) i cdr devono acquisire poteri “vincolanti” in materia di organici, compensi, collaborazioni, trasferimenti, orari, mansioni.
2) i cdr devono essere eletti dall´intero corpo redazionale compresi i collaboratori ex articolo 2 e 2 bis.
3) i membri eletti non potranno per l´intera durata del mandato godere di promozioni, avanzamenti di carriera sotto varie forme anche “camuffate”, non potranno godere di gratifiche o essere trasferiti in altre redazioni o ad altre mansioni, pena la decadenza immediata dall’incarico sindacale.
TUTELA DEI GIORNALISTI
Le tutele vanno garantite e rafforzate estendendole anche alla figura dei FREELANCE. che costituiscono di fatto l´ossatura dell´intero sistema informativo. E´ ormai evidente che le intimidazioni, le minacce , le querele temerarie, l´abuso delle denunce in particolar modo per diffamazione, condizionano la nostra professione. Suggeriamo percio´
1) l´istituzione da parte di Fieg, Fnsi e Ordine dei Giornalisti di un FONDO DI SOLIDARIETA´ in favore di uno sportello unico di tutela per tutti i colleghi compresi i freelance. Il fondo dovrebbe essere stabilito in base ad una valutazione REALE del fenomeno grazie ai dati a disposizione da aggiornare di anno in anno. La gestione dello sportello potrebbe essere affidata ad una associazione impegnata nel settore o al sindacato,
2) stabilire per gli editori l´obbligo di sostenere le spese legali per tutti i giornalisti anche i freelance. Succede sempre più frequentemente che molte testate, soprattutto quelle piu´ piccole, chiudano e il singolo giornalista e´ costretto a pagare di tasca propria. In questi casi dovrebbe essere prevista la RESPONSABILITA´DELL´EDITORE che non può esaurirsi con la chiusura della testata.
WELFARE
Sono tre le questioni che abbiamo voluto porre all´analisi della Fnsi: la modifica della 416,in modo da arginarne l´uso troppo frequente; la genitorialità, le ferie solidali.
416 – chiediamo di innalzare i requisiti minimi necessari al prepensionamento portando il limite di età dagli attuali 58 anni ai 60 e da 18 a 20 gli anni di contributi versati. Riaffermare il divieto di reimpiego, con contratti di collaborazione o a partita iva dei giornalisti pensionati o prepensionati nelle stesse aziende editoriali dalla quali sono usciti anche con l´introduzione di sanzioni a carico delle aziende, anche attraverso la costituzione di società o service creati ad hoc. Si propone infine di fissare un limite minimo all´organico necessario per avviare i prepensionamenti, prediligendo comunque tutte le forme di lavoro flessibile previste prima del ricorso alla legge in questione.
Ferie solidali – In tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si chiede alle aziende editrici di favorire la creazione di una BANCA PER FERIE SOLIDALI, nella quali i dipendenti volontariamente possano decidere di far confluire parte dei giorni a loro disposizione di riposo o ferie a favore di colleghi che ne abbiano bisogno per l´assistenza di un familiare stretto o per propria cura personale.
Genitorialità – Da tempo il legislatore cerca di favorire una maggiore condivisione della genitorialità all´interno della coppia. La legge 92/2012 ha introdotto il tema da noi. Chiediamo perciò alle aziende editoriali di riconoscere al neo padre una integrazione del 70 per cento all´indennità prevista dall´Inps per il congedo parentale in caso di nascita di un figlio. Da utilizzare per un massimo di 30 giorni entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. Chiediamo di estendere i congedi alle famiglie di fatto.

Elementi per un memorandum tra Fnsi e Fieg per intavolare una trattativa con il governo:
– Utilizzo di appositi incentivi per garantire l´assunzione ex articolo 2bis per coloro che alla firma del presente contratto godono di un contratto a termine, parasubordinato o partite Iva in regime di monocommittenza con continuità da almeno due anni. Gli incentivi dovranno essere tali da produrre una significativa, ed esigibile, possibilità di nuove assunzioni nell´ordine di alcune migliaia di giornalisti. In questo senso è decisivo un intervento per modificare la normativa riguardante i co.co.co oltre alla soppressione dell´accordo sull´equo compenso.

– Istituire al posto (o accanto) delle liste di disoccupazione Fieg/Fnsi una banca dati/lista di mobilità, cui far riferimento anche per le varie competenze (per aree, settori -video, online ecc-, nuove figure professionali ( data journalist, social editor, ecc).
– estendere ai professionisti non dipendenti la Dis-Coll e la Naspi ma anche le indennità di malattia, la maternità e i congedi parentali.

– definire un codice dell´autoimpiego, individuando i fondi necessari al suo sostegno anche tramite fondo solidaristico compreso nell´Inpgi2
– in caso di azienda pubblica prevedere per il direttore la responsabilità civile con eventuale risarcimento di danni a suo carico, in caso di contenziosi legali avviati da uno o più giornalisti.
– proponiamo un modello di partecipazione dei colleghi giornalisti alla vita aziendale. Le forme possono passare da una gestione diretta in Consiglio di amministrazione oppure dalla partecipazione in un sistema duale al consiglio di gestione o di sorveglianza. La presenza dei dipendenti deve essere più stringente durante le fasi di crisi aziendale e di attivazione degli ammortizzatori sociali.

 

 STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO GIORNALISTICO

Perché uno Statuto del lavoro autonomo. Creare uno statuto del giornalista freelance serve a interloquire e a recepire le norme dello statuto del lavoro autonomo professionale che sarà elaborato dal governo Renzi e per applicarlo anche al nuovo contratto del settore giornalistico. Questa bozza recepisce le linee deontologiche contenute nella Carta di Firenze contro l’abuso del lavoro precario; i materiali elaborati negli anni dalla Clan – Consulta nazionale del lavoro autonomo; i materiali emersi dalla commissione contratto di Stampa Romana.
– Un testo ispirato a queste linee sarà presentato come allegato alle proposte sul contratto nazionale dei giornalisti di Stampa Romana. L’obiettivo è di avviare la discussione nazionale affinché l’ordine dei giornalisti approvi uno statuto del lavoro autonomo che abbia valore in sede contrattuale e definisca giuridicamente lo status lavorativo e la condizione professionale dei due terzi dei giornalisti italiani freelance, sia coloro che rientrano nella posizione lavorativa subordinata che la più grande maggioranza dei colleghi che lavorano – per scelta o per necessità – come “autonomi puri”, ovvero con la partita iva, con la cessione dei diritti d’autore, con la ritenuta d’acconto.
– Il presente statuto mira a identificare la nuova condizione del lavoro giornalistico alla luce della condizione generale del lavoro freelance, ovvero quello dei “contrattisti indipendenti” [Indipendent contractors] che lavorano in proprio, per conto terzi o per più committenti alla realizzazione di un’opera, di una mansione, di un ruolo; mira a valorizzare la principale caratteristica del lavoro professionale oggi: la transizione o mobilità tra condizioni contrattuali, lavorative, occupazionali diverse che si susseguono in maniera frenetica più volte nel corso di una carriera, facendo saltare i tradizionali confini tra occupazione, disoccupazione, precarietà; mira a stabilire la natura del vincolo lavorativo non nella subordinazione, ma nella porosità dei confini tra una condizione di subordinazione classica, una di parasubordinazione e quella di completa autonomia; mira a stabilire i diritti nel mercato e sul lavoro dei freelance; introduce la nuova categoria dell’autoimpiego e la libertà di associazione e cooperazione tra giornalisti nei nuovi media sociali; estende tale libertà a tutte le professioni della comunicazione che lavorano in autonomia o con la parasubordinazione: a cominciare dagli uffici stampa per arrivare alla poliedrica situazione di coloro che lavorano nella cosiddetta “economia degli eventi” (fiere, mostre, esposizioni, campagne ecc).
– L’obiettivo di questo statuto è chiarire il problema dell´inquadramento nel contratto giornalistico dei freelance, dei collaboratori a partita Iva, dei precariamente contrattualizzati, definire la loro esistenza professionale in quanto lavoro in sé, autonomo a livello concettuale e giuridico. Una volta definita questa identità in termini non più vincolati alla sola subordinazione salariale sarà possibile anche immaginare strumenti per estendere le tutele e le garanzie riservate ad oggi ai soli dipendenti protetti dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
A) Si distinguono i collaboratori fissi, i collaboratori occasionali, i freelance in quanto tali. Per tutti valgono i seguenti diritti nel rapporto di lavoro:
1. tali diritti prevedono quale requisito di forma degli elementi in grado di qualificare ex ante il programma negoziale :
a) una descrizione dettagliata e specifica dell’opera o servizio richiesto dal committente;
b) la data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell’opera o del servizio;
c) il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l’IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
d) i tempi e le modalità di pagamento;
e) i termini di preavviso e le causali di recesso.
f) associare ad un eventuale termine del contratto la descrizione e la conseguente sussistenza di causali oggettive e preesistenti che ne legittimino l’apposizione.
g) estendere l´equo compenso (realmente equo) alle collaborazioni autonome. Il minimo inderogabile – da garantire a tutti coloro che esercitano la professione in forma non subordinata – deve essere la base di partenza della contrattazione individuale, tenendo conto dei parametri “tempi di lavoro” e tipo di prestazione. L’introduzione di compensi minimi equi è il presupposto per inserire una rivalsa obbligatoria. Questo permetterebbe che una parte dei contributi siano versati dai datori di lavoro, utilizzando la formula già in uso per i collaboratori a progetto e per i dipendenti, garantendo la distribuzione dei costi sulle due parti di produzione del reddito e non solo sul lavoro.
h) introdurre meccanismi di garanzia dei tempi di pagamento nonché la costituzione di fondi cui poter attingere in caso di mancato pagamento: interessi moratori e penali ex lege per la mora credendi, un termine unico di trenta giorni. Gli interessi moratori debbono decorrere, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ammissione in privilegio dei crediti da lavoro autonomo allo stato passivo di un eventuale fallimento.
i)limitare il recesso alla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. in caso di recesso ingiustificato il committente prevedere il lucro cessante, il mancato guadagno ed il risarcimento del danno.
m) introduzione di norme a tutela della parità e della non discriminazione in conformità con direttiva 2002/73 Cee
n) l’applicazione delle norme di tutela contro gli infortuni e malattie professionali, malattia, maternita´ e congedi parentali applicando le norme che – si dice – saranno approvate dallo “Statuto del lavoro autonomo professionale” a cui starebbe lavorando il governo
o) Estendere ai professionisti giornalisti non dipendenti giornalisti la Discoll e Naspi. E´ doveroso ricordare che la DIS-COLL è una misura iniqua rispetto alla NASPI che riguarda i lavoratori dipendenti. La durata massima della DIS-COLL, riservata ai collaboratori, è pari a un quarto della durata della NASPI (6 mesi contro 2 anni!) e gli importi tendenzialmente minori guadagnati dai parasubordinati. Inoltre al termine della DIS-COLL i parasubordinati non beneficieranno di ulteriori sei mesi di assegno (ASDI) come invece succederà nel caso dei lavoratori dipendenti se ancora disoccupati.
p) Tutela legale dei giornalisti – inserire nel Ccnlg formule di salvaguardia legale da estendere a non dipendenti
q) Rappresentanza – I collaboratori hanno diritto a eleggere un loro delegato in seno al Cdr (art. 34) scelto tra coloro che collaborano per 6 mesi (per esempio) l’anno con quella testata. A loro si applicano gli stessi diritti e tutele dei delegati eletti dai lavoratori dipendenti.

Per i collaboratori “non fissi”, in quanto freelance riconosciuti da questo statuto, che svolgono prestazioni di lavoro saltuarie nei confronti di un editore ma non saltuaria in termini di continuità dell´esercizio della professione: hanno diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, ovvero, come stabilisce la legge n. 233/2012, alla “corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”).
Questa norma imporrebbe una revisione del contratto esistente (e disdettato dagli editori). Il nuovo, eventuale, articolo mira a garantire maggiori tutele contrattuali ed economiche per i collaboratori occasionali/freelance (che vogliono continuare a utilizzare le forme di lavoro non subordinato) valorizzandone l’autonomia e la flessibilità, anche negli orari e nelle mansioni. In questo caso il compenso va parametrato al costo della giornata lavorativa del dipendente (con versamento dei contributi previdenziali e sanitari -Inpgi 1 e nuovi profili Casagit-, maggiorazioni per i festivi o i notturni, spettanze di fine rapporto, copertura legale e delle spese assicurative -soprattutto per i freelance che lavorano in zone a rischio-) maggiorato di un’indennità “compensativa” variabile – per esempio, per il mancato superamento di un mese di lavoro- inversamente proporzionale al numero delle giornate lavorative.

B) LO STATUTO afferma i seguenti DIRITTI NEL MERCATO
1. reddito di base e/o salario minimo legale
2) indennità di disoccupazione in caso di mancanza di commesse e garanzie a promozione di aggiornamento, formazione, ricerca.
3) assegni formativi individuali e piena deducibilità fiscale delle spese formative (come affermato dalla bozza governativa dello “statuto del lavoro autonomo”).
4) prestazioni previdenziali in caso di sospensione dell’attività. Malattia, gravidanza, maternità, paternità, infortunio, cura e assistenza famigliari, attività formative.

C) Lo statuto afferma i seguenti DIRITTI COLLETTIVI
– diritti sindacali.
– diritto di sciopero. Tema delicato essendo l’ultimo e definitivo bersaglio della controparte sociale.
– diritto di associazione legato all´auto-rappresentanza e all´auto-impiego. Questo implica il riconoscimento, in sede di contratto e di istituti assicurativi e previdenziali, di una nuova figura del lavoro giornalistico: l´autoimpiego. Può essere utile per tutti: dipendenti, autonomi, freelance, collaboratori che esercitano l´attività giornalistica per testate online, webtv social network, blog ecc molto spesso auto-organizzandosi in cooperative, associazioni, piccole società. E´ la nuova scena del giornalismo digitale e riguarda, ugualmente, molte realtà locali o specialistiche (sport, cultura, economia, intrattenimento, cronaca). L´autoimpiego è la nuova frontiera del lavoro indipendente e mostra un´evidente vitalità nel panorama giornalistico italiano, anche se non viene mai percepito come “giornalismo”.

 

Il network