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Servizio 730 2026

Gli associati in regola con la quota 2026 potranno inviare ad amministrazione@stamparomana.it la delega al professionista per la richiesta della dichiarazione precompilata 730/2026.

Oltre alla delega, opportunamente compilata e firmata (nell’apposito spazio evidenziato dalla prima freccia), è richiesto un documento di identità in corso di validità (sempre in formato .pdf di dimensione massima non superiore a 450 Kb) e copia della dichiarazione dei redditi 730/2025 o Modello Redditi Persone Fisiche 2025 periodo di imposta 2024 (solo nel caso in cui non sia stata presentata presso i nostri uffici e quindi non già in nostro possesso).

Si elenca di seguito la documentazione richiesta ai fini della redazione della dichiarazione:

  • copia del documento di identità e codice fiscale, proprio, del coniuge e degli altri familiari a carico;
  • modello 730/2025 o Modello Redditi Persone Fisiche 2025 anno d’imposta 2024 (solo nel caso in cui, lo scorso anno, non sia stata presentata attraverso i nostri uffici);
  • la/le CU 2026 (Certificazione Unica) attestante il/i redditi percepiti nel corso del 2025 (lavoro dipendente, pensione e/o compensi per attività occasionale e/o diritti d’autore);
  • visure catastali degli immobili e dei terreni di proprietà alla data del 1/1/2025 (le visure potranno essere richieste al costo di € 20 per immobile);
  • eventuali atti di compravendita degli immobili acquistati nel corso del 2025;
  • eventuali contratti di affitto (completi degli estremi di registrazione) degli immobili di proprietà o sottoscritti in qualità di locatore;
  • documentazione relativa alle seguenti spese detraibili sostenute nel corso del 2025;
  • Spese mediche
    Gli iscritti alla Casagit Salute dovranno esibire copia di tutte spese sostenute unitamente alle distinte di liquidazione trasmesse da Casagit Salute, nonché la certificazione emessa dalla CASAGIT Salute relativamente ai rimborsi delle spese sanitarie avvenuti nel corso del 2025. Tale documento (che potrà essere richiesto direttamente alla CASAGIT) dovrà recare la dettagliata indicazione di tutte le spese sanitarie richieste a rimborso e l’indicazione della eventuale differenza non rimborsata;
  • Spese per gli interessi passivi dei mutui;
  • Spese di intermediazione immobiliare;
  • Spese di assicurazione;
  • Spese di istruzione (non universitarie e universitarie);
  • Spese funebri;
  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi;
  • Spese veterinarie;
  • Spese di affitto;
  • Spese per il trasporto pubblico;
  • Spese di ristrutturazione (Bonus 50%) e risparmio energetico (Ecobonus 65%);
  • Spese ai fini del Sismabonus;
  • Spese ai fini del Bonus Facciate;
  • Spese ai fini del Superbonus;
    le somme relative alle spese di ristrutturazione, risparmio energetico, Sismabonus, Bonus Facciate, Superbonus indicati nelle precedenti dichiarazioni fiscali e non presentate presso i nostri uffici, non potranno essere riportati se non opportunamente documentati con l’originaria documentazione attestante il sostenimento dell’onere;
  • Spese per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili)
    le somme relative alle spese per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici indicati nelle precedenti dichiarazioni fiscali e non presentate presso i nostri uffici, non potranno essere riportati se non opportunamente documentati con l’originaria documentazione attestante il sostenimento dell’onere;
  • Spese per interventi di sistemazione a verde (Bonus Verde)
    le somme relative alle spese per interventi di sistemazione a verde indicati nelle precedenti dichiarazioni fiscali e non presentate presso i nostri uffici, non potranno essere riportati se non opportunamente documentati con l’originaria documentazione attestante il sostenimento dell’onere;
  • Spese per la rimozione delle barriere architettoniche;
  • Erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche;

Documentazione relativa alle seguenti spese deducibili sostenute nel corso del 2025:

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
  • Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;
  • Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;
  • erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche, ecc.

Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere consegnata in copia fotostatica (anche in formato .pdf) previa esibizione dell’originale.

Il servizio di fotocopie ha un costo di € 10

la Legge 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025), in linea con la riforma fiscale avviata nel 2023, ha confermato le nuove aliquote I.R.Pe.F., rimodulato le detrazioni da lavoro dipendente con un ulteriore taglio del cuneo fiscale. In sintesi:

I nuovi scaglioni di reddito sono i seguenti:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
  • 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

Oltre all’I.R.Pe.F., continuano ad applicarsi le addizionali regionali e comunali, calcolate sul reddito complessivo. Tali imposte devono essere versate solo se risulta dovuta l’I.R.Pe.F. per l’anno di riferimento.

Detrazioni sul lavoro dipendente

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente (non percettori di pensione e che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro) è prevista l’erogazione automatica da parte sostituti d’imposta di una somma “extra” non soggetta a tassazione, determinata applicando al reddito da lavoro le seguenti percentuali:

  • 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8% se è superiore a 15.000 euro.

Inoltre, sempre per i titolari di redditi da lavoro dipendente (non percettori di pensione) con redditi complessivi superiori a 20.000 euro ed entro 40.000, viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro:

  • pari a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • oppure al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Familiari a carico

Nel 730/2026 decadono i carichi fiscali dei figli di età superiore ai 30 anni, a meno che non si tratti di soggetti con disabilità accertate ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3).

Va poi a decadere una grossa fetta dei cosiddetti “altri familiari” a carico (cioè quelli diversi dai figli e dal coniuge) per i quali non faranno più effetto le vecchie detrazioni godute fino al 2024. Gli sgravi sono quindi limitati ai soli altri familiari “ascendenti”, vale a dire genitori e nonni conviventi che abbiano un reddito fino a 2.840 euro, escludendo perciò i discendenti dei figli (cioè i nipoti) oltre ai fratelli, le sorelle, i generi, le nuore e i suoceri, tutte persone non più considerate familiari a carico.

Decadono infine dalla detrazione i familiari stranieri “che non siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero”.

Tetto agli oneri detraibili

Nel 730/2026 comincia a farsi sentire l’effetto della cosiddetta “rimodulazione” delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro: in altre parole una sorta di “calmiere” applicato a tutti gli oneri detraibili (quindi non solo quelli per cui vale lo sgravio al 19%) visto che l’effetto è proprio quello di un tetto massimo sulla detraibilità di questi oneri, che sommati insieme (ad eccezione delle spese sanitarie) non potranno essere detratti oltre un certo limite di spesa.

Riforma dei bonus casa

Nel nuovo Modello 730/2026 debuttano i bonus casa (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus) uniformati sull’asse della doppia aliquota al 50 o 36% a seconda dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori, ovvero abitazione principale o qualunque altra tipologia di fabbricato.

Superbonus

Relativamente alle spese sostenute nel 2025, il Superbonus viene applicato al 65% e viene spalmato in dieci rate annue di pari importo.

Detrazione spese scolastiche

Viene rafforzata la detrazione sulla frequenza scolastica, la cui soglia massima di spesa viene incrementata da 800 a 1.000 euro per alunno o studente.

Per maggiori informazioni si prega di contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 i seguenti recapiti telefonici:

Cassa 0668402707 – Amministrazione 0668402736 – Segreteria 0668402730/40

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Tariffario

TARIFFARIO 2026

MODELLO 730 SINGOLO con mandato del contribuente per lo scarico del precompilato € 75,00 + € 30,00con calcolo IMU fino a 3 unità immobiliari comprese le pertinenze. Oltre le tre unità immobiliari a preventivo
MODELLO 730 CONGIUNTO con delega dei contribuenti ad acquisire i modelli precompilati € 90,00 + € 30,00 con calcolo IMU fino a 3 unità immobiliari comprese le pertinenze. Oltre le tre unità immobiliari a preventivo
MODELLO 730 SINGOLO PRECOMPILATO-Conferma online del modello senza modifiche e/o integrazioni dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate.-Invio del modello 730/2025 precompilato dal contribuente € 55,00 + € 30,00con calcolo IMU fino a 3 unità immobiliari comprese le pertinenze. Oltre le tre unità immobiliari a preventivo
MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA € 110,00 + € 30,00 con calcolo IMU fino a 3 unità immobiliari comprese le pertinenze. Oltre le tre unità immobiliari a preventivo
MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA DA CONCORDARE con preventivo + € 30,00 con calcolo IMU fino a 3 unità immobiliari comprese le pertinenze. Oltre le tre unità immobiliari a preventivo

Eventuali calcoli per “ravvedimento operoso” di deleghe di pagamento F24, non sono comprese nella quota e verranno fatturati a parte.

Se, successivamente all’elaborazione di un 730 a debito, viene a mancare il sostituto d’imposta, la rielaborazione del modello con consegna del modello F24, verrà fatturata a parte.


Dott. Giovanni Fadda
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Incaricato CAF Doc S.p.A.
Via Nicotera, 29
00195-Roma
e-mail: info@giovannifadda.it

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVRA’ ESSERE VERSATO ANTICIPATAMENTE AL MOMENTO DELLA  CONSEGNA DEI DOCUMENTI AL PROFESSIONISTA PRESSO LA CASSA O CON BONIFICO BANCARIO.

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