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Etica & professione: Cassazione, il giornalista non è giudice né poliziotto, esercita solo il diritto di cronaca

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Roma, 1 feb – ´´A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell´esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettivita´´´. E´ il monito della Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare un caso di diffamazione. Secondo la Suprema corte, in particolare, ´´rientra nell´esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorita´, ma non e´ consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attivita´ di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attivita´´´. ´´E´ quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti gia´ accaduti (…) l´opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire´´, perche´ ´´in tal modo – aggiunge la Cassazione, facendo riferimento al caso in esame – egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l´evoluzione e l´esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali ne´ iniziate ne´ concluse´´. Il caso su cui si e´ pronunciata la Quinta Sezione Penale riguarda un procedimento per diffamazione nei confronti del giornalista Peter Gomez ai danni del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La Corte di Appello di Roma, nel 2009, pur dichiarando l´estinzione per prescrizione del reato per diffamazione aveva ritenuto fondata la tesi secondo cui il giornalista in un articolo sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest, oltre a riportare le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia contenute nelle indagini, aveva aggiunto ´´ulteriori considerazioni tratte da altre dichiarazioni di altri soggetti, che apparivano dirette ad avvalorare la credibilita´ del collaboratore di giustizia realizzando cosi´ una funzione di riscontro´´ che pero´ non puo´ fare il giornalista ma solo ´´l´autorita´ giudiziaria´´. Nel ricorso in Cassazione il giornalista ha chiesto che nonostante la prescrizione venisse lo stesso riconosciuto l´esercizio del diritto di cronaca, ma i supremi giudici con sentenza 3674 hanno respinto la richiesta. Scrivono infatti i giudici che ´´e´ interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare l´andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato davanti all´illegalita´ per poter effettuare valutazioni sullo stato delle istituzioni e il livello di legalita´ di governanti e governati´´; ugualmente, ´´e´ diritto della collettivita´ ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilevo nella vita sociale, politica o giudiziaria´´. Ma, precisa la Cassazione, e´ ´´in stridente contrasto con il diritto-dovere´´ di cronaca l´azione del giornalista che ´´confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire´´. Nel caso specifico, ´´il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all´esclusiva competenza dell´autorita´ giudiziaria´´. E l´articolo pubblicato, sostiene la Suprema Corte, ´´non puo´ ritenersi un´asettica riproduzione di dichiarazioni (…) ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verita´ del contenuto di queste´´ dichiarazioni, ´´a fronte di indagini in corso proprio per l´accertamento di questa verita´´´. (ansa)

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