Roma, 26 mar – Pubblico´ su un sito internet la notizia che la As Roma era stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick; ci furono sbalzi in borsa del titolo della societa´, la notizia fu smentita e scatto´ per lui una multa di 100mila euro dalla Consob. Adesso, l´autore di quell´articolo, Gianfilippo Bonanno, si e´ visto confermare la sanzione dal Tar del Lazio. Era il giugno 2009 quando la stampa riporto´ l´interesse di diverse persone all´acquisto della partecipazione di maggioranza in As Roma riconducibile a Italpetroli, societa´ controllata dalla famiglia Sensi. E il 19 di quel mese, il sito internet ´www.forza-roma.com´ pubblico´ un ´pezzo´ a firma di Gianfilippo Bonanno dal titolo: ´´Ufficiale: la As Roma e´ stata venduta al gruppo Fioranelli-Flick´´. La notizia fu smentita da Italpetroli su richiesta della Consob, ma tra l´orario di pubblicazione del pezzo e la diffusione della smentita di Italpetroli, il prezzo delle azioni As Roma registro´ prima un incremento, poi una lieve flessione, fino alla sospensione delle negoziazioni. Bonanno si e´ rivolto al Tar per contestare il provvedimento sanzionatorio sostenendo, tra l´altro – ne da´ conto la sentenza – che le notizie da lui diffuse non avrebbero avuto ripercussioni apprezzabili sull´andamento delle azioni della AS Roma; piuttosto, sarebbero state influenzate dal comunicato di Italpetroli.
Per il Tar, pero´, il ricorso ´´e´ manifestamente infondato e deve essere respinto´´. ´´Circa i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell´illecito sanzionato – si legge nella sentenza – va in primo luogo osservato che Bonanno non contesta la sequenza dei fatti´´, ma per i giudici, sul piano soggettivo va ricordato che l´illecito amministrativo ´´non richiede affatto che la condotta sia ascrivibile a titolo di dolo´´. In una frase: la contestazione ´´risulta integrata dalla diffusione di notizie che siano anche solo potenzialmente suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti´´. Infine, secondo il Tar non e´ applicabile al caso specifico il fatto che ´´per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivita´ professionale, la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie della, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni´´, in quanto Bonanno ´´non ha ne´ allegato, ne´, a maggior ragione, dimostrato, di essere un giornalista professionista´´. (ansa)