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Lo Statuto dell’INPGl, tra le prestazioni non obbligatorie, prevede la possibilità di concedere prestiti ai giornalisti professionisti e praticanti iscritti all’Istituto, nonché ai giornalisti pensionati, ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e ai superstiti titolari di pensione indiretta e di reversibilità.

Le modalità, i presupposti e i limiti con i quali possono essere concessi i prestiti sono contenuti in un apposito Regolamento.

Il Regolamento, la domanda, i moduli da compilare che il giornalista deve presentare per richiedere il prestito, sono disponibili presso le sedi dell’INPGl di Roma e presso gli Ufficio di corrispondenza regionali.

REQUISITO CONTRIBUTIVO

I giornalisti professionisti o pubblicisti per ottenere un prestito devono:

Per i giornalisti praticanti è sufficiente avere almeno 6 contributi accreditati presso l’INPGI

Il requisito contributivo si può raggiungere anche attraverso il cumulo delle posizioni
assicurative delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative (Inps, Enpals, ecc.).

In questa ultima ipotesi, però, la misura massima del prestito sarà rapportata a tanti dodicesimi quante saranno le mensilità coperte da contributi INPGI. Ad esempio: un giornalista che può vantare nel biennio precedente la domanda 12 contributi mensili, di cui 5 accreditati presso l’INPGI e 7 accreditati presso un altro Ente (ad esempio INPS, ENPALS,ecc.) chiede un prestito di 10.329 Euro: avrà diritto ad un prestito pari a 5/12 di Euro 10.329,00, ossia a Euro 4.303,75.

CONDIZIONI PER OTTENERE IL PRESTITO

Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro subordinato, per ottenere il prestito, deve presentare, oltre alla domanda compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto, un’ impegnativa dell’azienda da cui dipende. Con questo atto l‘azienda si impegna, su autorizzazione del giornalista, ad effettuare le trattenute mensili sulla retribuzione e a versarle all’Inpgi (sempre mensilmente).

Si impegna, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del prestito, a versare all’Inpgi le rate ancora dovute dal giornalista mediante prelievo dal Tfr maturato.

Non saranno accettate impegnative rilasciate da aziende che non siano in regola con il versamento di quanto comunque dovuto all’Istituto in forza di disposizioni normative, statutarie, regolamentari e contrattuali, nonchè con altri impegni assunti da parte delle aziende nei confronti dell’Istituto, quali, ad esempio le trattenute per rate prestito sulla retribuzione dei giornalisti.

È prevista un’eccezione a tale divieto per gli organi di stampa dei movimenti politici (quotidiani, periodici ed emittenti radiotelevisive), i quali prowedono alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all’anno di riferimento, in coincidenza con l’attribuzione in loro favore dei contributi pubblici per l’editoria.

Questa eccezione si estende anche alle società editrici di testate, beneficiarie o non di contributi pubblici, le quali siano presenti sul mercato da almeno dieci anni e che provvedano alla regolarizzazione dei contributi dovuti con cadenza semestrale o annuale, e comunque entro i tre mesi successivi all’anno di riferimento.

Questa condizione temporale (dieci anni) ha una motivazione di garanzia per l’Istituto. Si deve cioè trattare di aziende le quali possano garantire di poter effettuare la trattenuta mensile sullo stipendio del giornalista e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di poter versare all’Istituto il saldo del prestito non ancora restituito, prelevandolo dal Tfr maturato dal giornalista. Di aziende, insomma, che da tempo sono radicate nel mercato e che, pur maturando ritardi nel pagamento dei contributi, al termine di ogni anno abbiano dimostrato di volere (e potere) regolarizzare la loro posizione : maturando quindi una sicura solvibilità sotto il profilo editoriale e contributivo.

Il giornalista che non abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato e non possa quindi presentare l’impegnativa dell‘azienda può chiedere un prestito presentando a garanzia della restituzione, all’atto della domanda, uno dei seguenti atti: previsti nell’articolo 3 del regolamento:

  1. cessione di credito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1260 e segg. del Codice civile. All’Istituto deve essere fornita prova dell’awenuta notifica della cessione al debitore ceduto;
  2. accollo di debito in forma di scrittura privata, così come disciplinata dall’art. 1273 e segg. del Codice civile.
  3. polizza assicurativa , rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, che garantisca l’istituto per la perdita derivante dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle rate dovute, ed il cui costo è a carico del giornalista.

Nel caso di cessione di credito e di accollo di debito, l’Istituto si riserva di valutare l’esistenza del credito ceduto e la solvibilità del terzo accollante, subordinando insindacabilmente la prestazione all’esito delle predette verifiche.

Qualora il credito ceduto sia quello vantato nei confronti della Gestione fondo integrativo contrattuale, gestito dallo stesso INPGI (“ex fissa”, ndr) il prestito e concesso a condizione che il credito sia, oltre che capiente alla data della presentazione della domanda di prestito, liquidabile entro cinque anni dalla medesima data.

Nell’atto di cessione dovrà essere prevista la firma degli eventuali superstiti previsti dall’art.9 del Regolamento delle prestazioni INPGI, in qualità di eventuali cedenti. I relativi costi saranno a carico dei richiedenti.

I giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, la cui retribuzione non garantisce la restituzione del prestito, possono ottenere il prestito se, all’atto della domanda, presentano una delle tre forme di garanzia descritte nel paragrafo precedente (cessione di credito, accollo di debito o polizza assicurativa)

Tali garanzie sono necessarie quando la rata mensile di ammortamento sia superiore:

L’erogazione del prestito e comunque subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro che rilasciano l’atto di impegno, fatta eccezione per gli organi di stampa dei movimenti politici di cui sopra, ed alla preventiva o contestuale regolarizzazione di eventuali precedenti posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell’Istituto (es. canoni arretrati per fitti, rate arretrate per mutui o prestiti ecc.). In questi casi la regolarizzazione può avvenire contestualmente mediante autorizzazione da parte del giornalista – che sottoscrive la domanda – a trattenere dall’importo totale del prestito, quanto dovuto all’Istituto.

I giornalisti pensionati possono ottenere prestiti fino ad un massimo di 31.000 euro, purché la rata mensile non superi il quinto della pensione mensile lorda in godimento in caso di somme fino ad euro 20.200,00 ed il quarto per somme di importo superiore.

In passato tutti i giornalisti pensionati, al momento della presentazione della domanda di prestito, dovevano produrre un atto di impegno sottoscritto da un familiare. Tale vincolo è stato limitato alle sole ipotesi in cui, in caso di premorienza del pensionato, non sia previsto l’intervento del Fondo di garanzia della Gestione prestiti, il quale opera in tutti i casi di decesso del richiedente prima del compimento del 72° anno di età.

L’atto di impegno del familiare dovrà, quindi, essere prodotto soltanto dei giornalisti pensionati che abbiano più di 72 anni di età, oppure che richiedano un prestito:

Di conseguenza, al di fuori dei casi appena illustrati, per poter ottenere il prestito, il giornalista pensionato deve presentare semplicemente la domanda e l’autorizzazione a trattenere le rate in restituzione dalla propria pensione. Soltanto nei casi indicati nel capoverso precedente sarà necessario produrre l’atto di impegno di un familiare che si riconosca solidalmente obbligato nei confronti dell’Istituto, in caso di premorienza del richiedente.

Alcuni giornalisti pensionati, tuttavia, si sono trovati nella condizione di non poter accedere al prestito per la mancanza o la indisponibilità di un familiare che potesse sottoscrivere l’atto di impegno. Il Consiglio di amministrazione ha quindi ritenuto di dover trovare una soluzione per queste situazioni ammettendo un’altra forma di garanzia. I giornalisti pensionati che non possono produrre l’atto di impegno di un familiare possono ottenere il prestito presentando, all’atto della domanda, una delle tre forme di garanzia previste. per i giornalisti che non hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato: “cessione di credito”, “accollo di debito” o “polizza assicurativa”.

MISURA DEI PRESTITI

Giornalisti praticanti (con almeno sei mesi di contributi INPGI): fino a 4.200 euro

Giornalisti in attività con meno di 10 anni di contribuzione (120 contributi mensili accreditati) compresi i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto e ricongiunzione: fino a 26.000 euro

Giornalisti in attività con almeno 0 più di 10 anni di contribuzione (almeno 0 più di 120 contributi mensili accreditati) – compresi i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto e ricongiunzione: fino a 31.000 euro

Giornalisti pensionati: fino a 31.000 euro , purchè la rata mensile non superi il quinto della pensione mensile lorda in godimento in caso di somme fino ad euro 20.200, ed il quarto per somme di importo superiore.

TASSO DI INTERESSE

Il tasso di interesse da applicarsi nella concessione dei prestiti ai giornalisti occupati e pensionati e stato ridotto dal Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 dal 6,90% al 6,40% annuo.

Per i giornalisti in cassa integrazione e in stato di disoccupazione indennizzata è stato
abbassato dal 4,90% al 4,40% annuo: vedere paragrafo Disciplina dei prestiti per disoccupati e cassintegrati

Oltre agli interessi è dovuto un contributo una tantum sull’ammontare globale del prestito destinato alla costituzione di un apposito Fondo di Garanzia. L’una tantum è pari allo 0,75% per i giornalisti occupati e pensionati (mentre per i giornalisti in cassa integrazione 0 in disoccupazione indennizzata è pari allo 0,25%: vedere paragrafo Disciplina dei prestiti per disoccupati e cassintegrati).

IL FONDO DI GARANZIA INTERVIENE

  1. in caso di decesso del gionalista entro i 72 anni di età;
  2. in caso di invalidità permanente oltre il 74% del giornalista;
  3. a copertura degli interessi passivi e di mora dovuti per ritardato versamento dei ratei nei casi di sospensione totale e parziale dei prestiti ai giornalisti, rispettivamente in cassa integrazione e in disoccupazione;
  4. in tutti i casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che il credito sia irrecuperabile, poiché sono state esperite infruttuosamente tutte le azioni esecutive per il recupero del credito stesso;
  5. a copertura dell’eventuale 50% dell’importo non restituito e non garantito da fideiussione assicurativa, dei prestiti concessi a giornalisti iscritti all’Istituto e nelle liste tenute dalla Fnsi e dalla Fieg ai sensi dell’art. 4 del CCNLG, privi di trattamenti di cassa integrazione e di disoccupazione.
  6. a copertura del 50% del premio assicurativo della POLIZZA FIDEJUSSORIA relativa ai prestiti di cui al precedente punto 5.

RATE

I prestiti che non eccedono il limite dei 5.200,00 euro lordi vengono ammortizzati a scelta del richiedente in 12, 24 o 36 rate mensili posticipate di importo costante.

Quelli compresi tra euro 5.201,00 ed euro 31.000,00 sono ammortizzati, a scelta del
richiedente, anche in 36, 48 o 60 rate mensili posticipate e costanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’azienda datrice di lavoro deve versare all’Istituto quanto trattenuto sulle competenze mensili del giornalista o, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, quanto trattenuto dal TFR. e da ogni altra indennità dovuta allo stesso, nei termini previsti per gli adempimenti contributivi, ossia entro il giorno 20 di ogni mese.

In caso di ritardo nel versamento all’INPGI delle trattenute sui prestiti, ferme restando le responsabilità civili e penali a termini di legge e l’obbligazione a carico del giornalista, si applicano nei confronti dell’azienda inadempiente le disposizioni previste in materia contributiva, mentre gli interessi di mora a carico del giornalista che risulti eventualmente inadempiente sono stabiliti in misura pari al tasso previsto per la concessione del prestito stesso.

In ogni caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, il giornalista rimane, comunque, direttamente e personalmente obbligato a prowedere alla totale estinzione del debito contratto con l’Istituto.

RINNOVO DEL PRESTITO

Il giornalista può chiedere il rinnovo del prestito dopo che sia trascorso un quarto del periodo di ammortamento. Il rinnovo potrà essere concesso purchè l’importo del nuovo prestito sia almeno uguale a quello originario.

Il rinnovo del prestito (per un importo uguale a quello originario) potrà essere richiesto, senza particolari formalità, anche prima che sia trascorso un quarto del periodo di ammortamento. In questo caso, tuttavia, sarà dovuto un ulteriore contributo aggiuntivo pari allo 0,75% sull’ammontare globale del prestito, destinato ad alimentare il Fondo di garanzia di cui si è parlato in precedenza.

DISCIPLINA DEI PRESTITI PER I GIORNALISTI DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI

Prestiti ai giornalisti in cassa integrazione 0 in stato di disoccupazione indennizzata. Anche i giornalisti in cassa integrazione 0 che fruiscano dell’indennità di disoccupazione potranno chiedere un prestito. Sarà però necessario avere questi requisiti.

La misura massima del prestito concedibile (comprensivo di interessi) è pari ad un terzo della mensilità di trattamento (di cassa integrazione 0 di disoccupazione) spettante al richiedente, moltiplicato per il numero dei mesi di trattamento cui il giornalista ha diritto.

Il tasso di interesse applicabile e pari al 4,40% (più basso di quello applicabile ai prestiti ordinari, che è pari al 6,40%). Oltre agli interessi e dovuto un contributo una tantum dello 0,25% (i giornalisti occupati o pensionati pagheranno lo 0,75%) sull’ammontare globale del prestito, destinato alla costituzione del Fondo di garanzia.

Condizione perla concessione del prestito è il rilascio all’Istituto, da parte del giornalista, di una autorizzazione a trattenere le rate del prestito dalle mensilità di trattamento spettantegli. Qualora il giornalista si rioccupi, perdendo il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, dovrà presentare, a garanzia del prestito residuo, l’atto di impegno, da parte dell‘azienda da cui dipende, a versare le rate di prestito trattenute mensilmente sulla retribuzione dovuta.

A tal fine, all‘atto della domanda il giornalista dovrà sottoscrivere una apposita clausola nella quale si specifica che, nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dovrà essere presentato l’atto di impegno.

Congelamento delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti in cassa integrazione I giornalisti che, al momento in cui siano posti in cassa integrazione, abbiano già un prestito in corso con l’Istituto, possono awalersi della facoltà di chiedere il congelamento del prestito, ossia la sospensione del pagamento delle rate residue per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale.

I giornalisti che intendano awalersi di tale facoltà devono presentare domanda all’ Ufficio Prestiti dell’Inpgi, il quale dopo aver accertato presso il Servizio Tutela Occupazionale la durata del periodo di trattamento di cassa integrazione a cui il richiedente ha diritto, comunica l’accettazione della domanda con l‘indicazione del relativo periodo.

Gli interessi relativi a tutto il periodo di sospensione sono a carico del Fondo di Garanzia. Congelamento parziale delle rate dei prestiti in corso ai giornalisti in stato di disoccupazione indennizzata I giornalisti che, al momento in cui siano ammessi al trattamento di disoccupazione, abbiano già un prestito in corso con l’Istituto – fermo restando l’obbligo per l’azienda a versare all’Istituto quanto trattenuto sul TFR. e sulle altre indennità di fine rapporto possono presentare una domanda di congelamento parziale, chiedendo di pagare per tutta la durata del trattamento di disoccupazione (al massimo 24 mesi), le rate residue del prestito ridotte del 50%.

Il giornalista che intenda awalersi della facoltà di congelamento parziale, quando viene ammesso al trattamento di disoccupazione, deve presentare all’Inpgi una domanda indirizzata al Servizio Prestiti ed al Servizio Tutela Occupazionale, nella quale chiede di restituire – per il periodo in cui godrà dell’indennità di disoccupazione (quindi al massimo 24 mesi) – una rata mensile ridotta del 50%.

Condizione per ottenere il congelamento parziale è il rilascio, da parte del giornalista, di una autorizzazione all’Istituto a trattenere dalle mensilità di disoccupazione che gli verranno corrisposte l’importo pari al 50% delle rate dovute in quel periodo.

Al termine del periodo di godimento dell‘indennità di disoccupazione, il giornalista sarà tenuto a versare per intero le rate residue. Gli interessi relativi al periodo di sospensione sono a carico del Fondo di garanzia.

Prestiti ai giornalisti iscritti nelle liste dei disoccupati tenute a cura della FNSI e della FIEG, di cui all’Art. 4 del CCNLG,privi del trattamento di disoccupazione e di cassaintegrazione guadagni.

ART. 18 – REGOLAMENTO PRESTITI

Ai giornalisti iscritti all’Istituto e nelle liste dei disoccupati tenute a cura della Fnsi e della Fieg, di cui all’art. 4 del CCNLG, che non godano di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione, possono essere concessi prestiti – nel numero massimo di cento – quando siano in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

Detti prestiti possono essere concessi nella misura massima di 3.900 Euro, restituibili in 12, 24 o 36 rate mensili di importo costante, al tasso di interesse annuo del 4,40%.

Oltre agli interessi e dovuto un contributo una tantum dello 0,25% sull’ammontare globale del prestito, destinato alla costituzione del fondo di garanzia di cui all’art. 16 del presente regolamento.

MISURA DEI PRESTITI

La misura massima dei prestiti concedibili è fissata in 3.900 euro, con i seguenti limiti:

CRITERI DI CONCESSIONE

Le domande saranno poste in graduatoria secondo la data di spedizione rilevabile dal timbro postale o dal protocollo di presentazione alle Circoscrizioni o agli Uffici dell’Inpgi di Roma.

Nel caso in cui pervengano più domande con la stessa data di spedizione, sarà data
preferenza alle richieste presentate dai giornalisti con maggiore anzianità contributiva maturata presso I’lnpgi.

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE

Per ottenere il prestito, giornalisti disoccupati che non godano di trattamenti di cassa
integrazione e di disoccupazione e che siano iscritti nelle liste Fnsi-Fieg di cui all’art. 4 del CCNLG, all’atto della domanda, dovranno presentare una polizza fidejussoria stipulata con primaria compagnia di assicurazione (in convenzione con l’Istituto), nella quale l’assicurazione si impegna a garantire la copertura del 50% dell’importo del prestito concesso.

COSTO DELL’ASSICURAZIONE

La polizza della Fonderia (che al 50% sarà a carico del giornalista e al 50% al carico dell’Inpgi) avrà il seguente costo medio:

Le domande degli iscritti, il cui caso rientri nel nuovo testo dell’art. 18 del Regolamento prestiti, dovranno essere compilate utilizzando il modulo allegato e spedite all’indirizzo indicato con lettera raccomandata AR. oppure cosegnate direttamente o attraverso l’Ufficio di corrispondenza.

Prestiti ai superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità Per quanto riguarda i superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità, i prestiti possono essere concessi fino ad un massimo di 12.900,00 euro , rimborsabili al tasso del 6,40% in 12, 24, 36 o 48 rate, sempre che la rata di ammortamento non ecceda il limite del quinto della pensione mensile lorda percepita dal richiedente.

Il prestito di cui al presente articolo può essere concesso al coniuge superstite fino ad un’età che, sommata ai mesi previsti per l’ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore a 72 anni.

I figli maggiorenni superstiti possono richiedere il prestito fino ad un’ età che, sommata ai mesi previsti per l’ammortamento del prestito richiesto, non sia superiore all’età in cui cesseranno di aver diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Tale ultima età sarà, per i figli maggiorenni studenti di scuola media e professionale, il 21° anno; per i figli maggiorenni studenti universitari, il 26° anno, ma comunque non oltre la durata del corso legale di laurea.

Nel caso di richiesta di prestito presentata da più superstiti, titolari di pensione indiretta o di reversibilità, la somma concedibiie a ciascuno è pari ad una percentuale del prestito (importo massimo 12.900,00 euro ) corrispondente alla quota di pensione cui ha diritto il richiedente. In ogni caso, per ogni nucleo familiare, non può essere complessivamente concessa una somma superiore a 12.900,00 euro.

UFFICIO COMPETENTE

Ufficio prestiti
Roma 00198 – Via Nizza, 35
Tel. 06-8578200-388-274-277-377-331
Fax 06-8578296-303

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